I sistemi di IA agentici, capaci di pianificare in autonomia, utilizzare strumenti esterni ed eseguire sequenze di azioni con intervento umano ridotto, pongono due importanti quesiti giuridici. Il primo riguarda la loro qualificazione nel Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), mentre il secondo riguarda il regime di responsabilità per i danni che ne derivano. Su entrambi incidono i due recenti schemi di decreto legislativo attuativi della Legge 23 settembre 2025, n. 132, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026.
La qualificazione dell’agente come sistema di IA ai sensi dell’AI Act
L’AI Act non definisce l’agente e disciplina il solo «sistema di IA» dell’art. 3, punto 1). Diventa allora importante interrogarsi se l’agente costituisca un sistema di IA autonomo e a sé stante, soggetto in quanto tale agli obblighi del Regolamento. Sulla portata della nozione soccorrono le Linee guida della Commissione del 6 febbraio 2025, che, pur non vincolanti e salva l’interpretazione vincolante della Corte di giustizia, scompongono la definizione in sette elementi costitutivi e ne impongono una verifica non meccanica, condotta caso per caso sull’architettura e sulla funzione del singolo sistema. Alla luce di tali criteri la risposta è spesso affermativa, poiché l’agente si presenta nella generalità dei casi come un sistema automatizzato ad autonomia variabile, capace di adattabilità dopo la distribuzione e di generare output che incidono su ambienti fisici o virtuali, cui si aggiungono la pianificazione, l’invocazione di strumenti via API, l’esecuzione non supervisionata e l’adattamento sul feedback.
I recenti decreti delegati attuativi della L. 132/2025
Dei due decreti attuativi della L. 132/2025 si conoscono per ora la sola approvazione preliminare e le informazioni di accompagnamento, non l’articolato, che potrà mutare dopo i pareri parlamentari e il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri. I due schemi adeguano l’ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1689. Il primo definisce la governance. AgID opera come autorità di notifica e ACN come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell’art. 70, restando ferme le competenze settoriali di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS e quella del Garante sui sistemi ad alto rischio dell’art. 74. Le sanzioni seguono l’art. 99 del Regolamento, fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, con attenuazioni per PMI e start-up. È prevista una sandbox regolatoria ex artt. 57 e seguenti. In materia di lavoro si vieta la decisione datoriale fondata unicamente su trattamenti automatizzati in tema di assunzione, sanzioni e recesso, si impone la sorveglianza umana e si commina la nullità del licenziamento adottato in violazione. Il secondo schema regola l’uso dell’IA nelle attività di polizia e introduce le disposizioni sulla responsabilità civile e penale.
Il regime di responsabilità civile
Sul piano civile sono previsti strumenti di riequilibrio probatorio a favore del danneggiato. Si tratta dell’accesso alla documentazione tecnica del sistema, di una presunzione relativa del nesso causale legata alla violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, del foro del danneggiato persona fisica presso il giudice della residenza e dell’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile.
Il confronto con la Proposta di direttiva sulla responsabilità da IA, l’AILD COM(2022)496, è interessante. Quella proposta armonizzava la responsabilità civile extracontrattuale per colpa, con disclosure delle prove (art. 3) e presunzione di causalità subordinata alla violazione di un dovere di diligenza (art. 4), ed è stata elencata per il ritiro nel Programma di lavoro 2025 e formalmente ritirata dalla Commissione con avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 ottobre 2025. Il decreto ne riprende l’impianto presuntivo e gli strumenti di disclosure ma se ne distacca su tre profili. Estende la disciplina al penale e alla responsabilità degli enti, estranei all’AILD. Àncora la presunzione non alla colpa ma alla violazione delle regole di conformità dell’AI Act, in linea con la logica oggettiva della Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto, da recepire entro il 9 dicembre 2026, cui ha inteso agganciare la disciplina. Aggiunge rimedi processuali interni non armonizzati come il foro del danneggiato (persona fisica) e l’azione diretta verso l’assicurazione.
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View all postsEdoardo è Senior Counsel del dipartimento Data Protection & New Tech. Si occupa di nuove tecnologie, l’AI, la cybersecurity e data protection.
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View all postsAlessandro è Senior Counsel del dipartimento Proprietà Intellettuale. Ha una significativa esperienza nel diritto industriale e delle nuove tecnologie.