Con l’ordinanza n. 23850 del 05.09.2024, la Cassazione afferma che il dipendente con carica di RLS può esercitare il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro soggiacendo agli stessi limiti previsti per i rappresentanti sindacali (sul medesimo tema si veda: Il diritto di critica del lavoratore: la posizione assunta negli anni dalla giurisprudenza).
Il fatto affrontato
Il lavoratore, ricoprente la carica di carica di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), impugna giudizialmente la sanzione della sospensione irrogatagli per aver rilasciato a dei quotidiani locali interviste in cui esprimeva critiche alla società con riferimento ad alcuni incidenti occorsi ai dipendenti ed all’utenza.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che le dichiarazioni in questione fossero state rilasciate nei limiti della continenza e fossero riconducibili al particolare diritto di critica riconosciuto ai dipendenti con qualifiche sindacali o comunque di rappresentanza dei lavoratori.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’esercizio del diritto di critica da parte dei rappresentanti sindacali deve essere rispettoso del principio di continenza formale, potendo però essere esercitato anche con espressioni soggettivamente sgradite alla controparte.
Al sindacalista, continua la sentenza, deve essere equiparato l’RLS, in quanto portatore di interessi collettivi.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza può legittimamente manifestare solidarietà ad altri colleghi con generale valenza politico-sindacale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione.