Con l’ordinanza n. 24473 del 12.09.2024, la Cassazione afferma che, in assenza di una preventiva deliberazione di natura collettiva, l’astensione dal lavoro di singoli dipendenti non può essere qualificata come sciopero.
Il fatto affrontato
Quattro lavoratori impugnano giudizialmente la sanzione disciplinare loro irrogata per essersi astenuti dall’attività lavorativa durante due giornate.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che, in assenza di una deliberazione collettiva e, in quanto tale, attributiva del carattere di sciopero al comportamento adottato dai ricorrenti, lo stesso fosse da qualificarsi come decisione di astensione dal lavoro assunta da singoli.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma è suscettibile di esercizio collettivo, in quanto è diretto alla tutela di un interesse comune.
Per la sentenza, gli elementi che qualificano l’astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono costituiti dalla natura dell’interesse collettivo da tutelare e, dunque, dalla decisione concordata e preventiva circa l’adozione del comportamento di astensione dal lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la deliberazione collettivamente assunta risulta funzionale a dar conto della diffusività dell’interesse e della natura collettiva dell’azione dimostrativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, non ravvisando questi ultimi elementi nel caso di specie, rigetta il ricorso proposto dai lavoratori.