Corte Costituzionale: reintegra anche in caso di insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per g.m.o.

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Con la sentenza n. 128 del 16.07.2024, la Corte Costituzionale afferma che la tutela reintegratoria attenuata deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso da parte del datore, dovendo – invece – rimanere estranea qualsiasi valutazione circa il rispetto dell’obbligo di repêchage (sul medesimo tema si veda: Licenziamenti illegittimi, la giurisprudenza continua a delineare una nuova riforma).

 

Il caso affrontato

Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione nel dicembre 2018, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale di Ravenna, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. 23/2015, nella parte in cui esclude la tutela reintegratoria laddove il giudice accerti l’insussistenza del fatto posto alla base del recesso per g.m.o., a differenza di quanto previsto per il licenziamento disciplinare fondato su di un addebito insussistente.

 

La sentenza

La Corte rileva preliminarmente che, nonostante le ragioni che hanno spinto l’azienda ad irrogare il licenziamento per g.m.o. non siano sindacabili nel merito, il principio della necessaria causalità del recesso datoriale esige che il fatto materiale posto a fondamento del provvedimento datoriale sia sussistente.

Invero, diversamente ragionando si finirebbe per creare una irragionevole differenziazione tra la predetta ipotesi e quella parallela del licenziamento disciplinare che, se irrogato per un addebito insussistente, genera la reintegra.
Così facendo, peraltro, si consentirebbe alla parte datoriale di scegliere arbitrariamente, in caso di intimazione di un licenziamento fondato su un fatto insussistente, di qualificarlo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare, al solo fine di non rischiare l’applicazione della tutela reintegratoria.

Per la Consulta, infine, l’estensione di quest’ultima tutela non deve riguardare le ipotesi in cui il fatto materiale addotto come motivo oggettivo di licenziamento sussiste, ma non giustifica il recesso per violazione dell’obbligo di repêchage.
In tali circostanze, quindi, deve continuare a trovare applicazione la tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015.

 

 

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/licenziamenti-individuali/corte-costituzionale-reintegra-anche-in-caso-di-insussistenza-dal-fato-posto-a-fondamento-del-licen/

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