L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 32/2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla profonda revisione della disciplina delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotta dal D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43.
Il documento integra e completa le indicazioni già rese con la Circolare n. 13/2025, affrontando i profili applicativi delle modifiche normative a decorrere dal 1° gennaio 2026 come descritto di seguito.
- Nuova classificazione degli usi: “domestici”, “non domestici” e “promiscui”
L’art. 26 del D.lgs. 504/1995 introduce una nuova distinzione fondamentale tra “usi domestici” e “usi non domestici”, che sostituisce definitivamente la precedente dicotomia usi civili e usi industriali.
- Usi domestici (art. 26, comma 4)
Rientrano nell’ambito applicativo dell’aliquota per “usi domestici” gli impieghi di gas naturale destinati alla combustione:
- in unità immobiliari aventi funzione abitativa e relative pertinenze;
- negli uffici pubblici, negli studi professionali, negli istituti di credito, negli istituti d’istruzione;
- nei locali delle imprese situati fuori da stabilimenti, laboratori o sedi produttive;
- negli impianti derivati dalla rete domestica destinati al riempimento dei serbatoi di autoveicoli.
La logica sottostante è quella di correlare la tassazione alla destinazione oggettiva d’uso e non più alla natura dell’operatore.
- Usi non domestici (art. 26, comma 5)
Sono considerati “usi non domestici” tutti gli impieghi diversi da quelli sopra indicati.
La Circolare precisa che rientrano in questa categoria anche consumi che in passato non beneficiavano dell’aliquota “industriale”, tra cui:
- consumi di musei, teatri, cinema, biblioteche, sale da ballo, locali di intrattenimento;
- consumi di poliambulatori, case di cura, lavanderie (anche self-service);
- attività ricettive con finalità assistenziale (ad esempio strutture per anziani o disabili);
- consumi relativi ad attività produttive e servizi svolti all’interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc., etc.).
La Circolare ribadisce che l’aliquota “per usi non domestici” non costituisce un’agevolazione, ma una specifica aliquota normativa, distinta da quella domestica.
- Usi promiscui (art. 26, comma 6)
Per la prima volta viene regolato l’impiego del gas naturale destinato contemporaneamente a impieghi differenti (usi domestici, usi non domestici, usi agevolati, usi esclusi da accisa), fornito a un unico punto di riconsegna.
Per ottenere l’applicazione delle diverse aliquote, il consumatore deve presentare al venditore:
- una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000, che descriva attività e impieghi;
- una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato che indichi le percentuali di consumo e spieghi perché non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi per le diverse destinazioni d’uso;
- la ripartizione percentuale dei consumi riferiti ai diversi usi.
In assenza di tale documentazione, l’intera fornitura deve essere tassata secondo l’aliquota prevista dal contratto.
- Versamento dell’accisa e nuove dichiarazioni semestrali
In luogo dell’unica dichiarazione annuale, il nuovo assetto degli adempimenti introduce:
- versamenti mensili dell’accisa dovuta;
- due dichiarazioni semestrali da presentare entro settembre (per il semestre gennaio–giugno) ed entro marzo dell’anno successivo (per il semestre luglio–dicembre).
La Circolare chiarisce inoltre le disposizioni transitorie applicabili al passaggio dal vecchio al nuovo sistema:
- la dichiarazione annuale relativa al 2025 dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2026;
- gli eventuali crediti emergenti dalla dichiarazione 2025 potranno essere portati in detrazione dei versamenti mensili successivi oppure richiesti a rimborso ai sensi dell’art. 14 TUA;
- la rata di acconto di gennaio 2026 dovrà essere versata in misura pari a quella corrisposta per il mese di dicembre 2025, con eventuale conguaglio in sede di dichiarazione del primo semestre 2026.
- Nuove regole sulla cauzione relativa al pagamento dell’accisa
Il sistema delle garanzie trova una disciplina più rigorosa, introducendo le seguenti novità:
- aumento della cauzione iniziale al 15% dell’accisa annua riferita ai volumi dichiarati;
- obbligo per gli operatori di adeguare la cauzione trimestralmente dell’importo garantito, sulla base della media dell’imposta dovuta nei tre mesi precedenti;
- mancato adeguamento comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza, impedendo così la prosecuzione dell’attività.
- Comunicazioni mensili
Dal 1° gennaio 2026, cambiano i termini per la trasmissione delle comunicazioni mensili da parte dei soggetti obbligati:
- per i venditori è previsto che i quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati in ciascun mese debbano essere comunicati all’Agenzia entro la fine del mese successivo;
- per i distributori non cambia nulla: la comunicazione dei quantitativi trasportati deve essere trasmessa entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
5. Addizionale regionale sul gas naturale
Con l’introduzione della nuova distinzione usi domestici e usi non domestici, la Circolare afferma che l’addizionale deve ora ritenersi applicabile a tutti i consumi che ricadono nell’ambito dell’aliquota “per usi domestici”.
Tuttavia, l’Agenzia non sembra tenere conto che l’art. 10, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, tuttora in vigore, estende l’applicazione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale anche al gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriale. Sul punto è ragionevole attendersi ulteriori precisazioni.
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Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici
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