Aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nella regione Sardegna: chiarezza è fatta

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto un ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato l’improcedibilità e disposto conseguentemente l’archiviazione dell’istanza presentata per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo ad un impianto agro-fotovoltaico della capacità di 18 MW.

L’esito del giudizio ha contributo a fare chiarezza circa il quadro normativo applicabile nella Regione Sardegna e, in particolare, ha chiarito che i principi in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili valgono anche nel territorio sardo, al pari del resto del territorio nazionale.

Il TAR ha infatti accolto la prospettazione della difesa della ricorrente e ha annullato il provvedimento regionale che aveva di fatto bloccato l’iter autorizzativo dell’impianto agrivoltaico, dapprima in ragione della l.r.. Sardegna 5/2024 (cd. moratoria) e successivamente in forza della l.r. Sardegna 20/2024 sulle aree idonee. Secondo la Regione l’intervento proposto ricadeva in aree “non idonee”, di cui all’allegato B della L.R. n. 20/2024, con conseguente applicabilità dell’art. 1, co. 5 della stessa Legge, il quale – come ben noto – introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti in aree qualificate come “non idonee”.

Il TAR ha invece ritenuto fondato il ricorso della ricorrente, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva un divieto automatico e generalizzato alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nelle aree individuate come “non idonee” dalla Regione.

La sentenza in commento non solo segna un importante passo per tutti i numerosi procedimenti autorizzativi che in Sardegna hanno subito la medesima sorte, ma pone anche solidi principi per le future determinazioni delle regioni in merito alle aree idonee. Ed infatti il TAR ha confermato – come invero già più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa – che, a questo punto, anche nel territorio sardo:

  • la classificazione di un’area come “non idonea” non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto in quanto ogni progetto deve essere valutato nel merito;
  • il divieto per le amministrazioni di arrestare procedimenti già avviati sulla base di norme dichiarate incostituzionali, poiché tali disposizioni vengono espunte dall’ordinamento con efficacia retroattiva (ex tunc);
  • vige sempre il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.


Inoltre, il TAR, annullando i provvedimenti impugnati, ha disposto l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento amministrativo sull’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, che dovrà concludersi entro 90 giorni. Quindi, l’istanza per l’autorizzazione dell’impianto non potrà essere archiviata, ma dovrà essere nuovamente valutata dall’amministrazione.

La decisione è significativa per gli operatori del settore delle energie rinnovabili, poiché riafferma il principio secondo cui la pianificazione territoriale non può determinare blocchi generalizzati ai procedimenti autorizzatori, ma le valutazioni delle amministrazioni procedenti devono garantire un’analisi proporzionata, motivata e conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.


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A cura del Team Energy

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