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Circolare n. 26/2025 del 1° ottobre 2025 – Agevolazioni accise per i carburanti del settore marittimo  

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene ancora una volta per chiarire il perimetro di applicazione delle agevolazioni legate alle accise sui carburanti destinati al settore marittimo.

Il contesto normativo di riferimento è sempre il DM 225/2015, come modificato dal DM 171/2023, quest’ultimo emanato, tra l’altro, per dare ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-341/2020.

In sostanza la Corte di Giustizia UE aveva ritenuto in contrasto con la legislazione unionale il DM 225/2015 nella parte in cui ammetteva al beneficio dell’esenzione da accisa il carburante utilizzato dalle imbarcazioni da diporto date in noleggio o locazione indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata dal locatario o dal noleggiatore (art.1, comma 6).

Il DM 171/2013 aveva quindi ripristinato il quadro di legittimità subordinando la concessione dell’agevolazione alla verifica dell’attività di navigazione cui venga destinata l’imbarcazione da parte dell’utilizzatore.

Già con la Circolare 11 del 12 aprile 2024 l ‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta sul punto per fornire chiarimenti sulla portata della modifica normativa, fornendo anche talune indicazioni di carattere procedurale.

Gli ulteriori chiarimenti forniti con la circolare in commento si sono resi necessari per risolvere le criticità interpretative manifestate da alcune associazioni di categoria in relazione alle casistiche di utilizzo per attività diverse dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, nonché delle altre attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, del D.M. n. 225/2015.

In definitiva agli utilizzi in via esclusiva di un’imbarcazione per fornire prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai quali l’art. 6 bis del D.M. n.225/2015 ha esteso il beneficio dell’esenzione dell’accisa sui carburanti impiegati.

Sebbene la circolare non faccia specifica menzione del quesito posto, si intuisce che la questione verta sull’obbligo di identificazione e, quindi di assoggettamento al regime procedurale individuato dal su menzionato art.6-bis del DM 225/2015, per le imbarcazioni che nei registri navali sono già iscritte per l’esercizio di attività di trasporto promiscuo di passeggeri e merci.

In proposito, l’Agenzia richiama i principi statuiti dalla Corte di Giustizia UE riguardo alla imprescindibile verifica dell’utilizzazione finale dell’imbarcazione alla quale è correlata l’applicazione del beneficio fiscale posto che, si afferma, l’abilitazione per specifiche attività riconosciuta attraverso l’iscrizione nei Registro navale di competenza non esclude che l’imbarcazione possa, nella pratica operativa, essere impiegata in attività diverse.

In questi casi, pertanto, sussiste l’obbligo di identificazione e ottenimento del relativo codice.

Sono invece da escludere dagli obblighi procedurali previsti dall’art. 6-bis i servizi definiti di battellaggio, rientranti tra quei servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo.

 

 

 

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