Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei contratti conclusi per via telematica, la mera selezione di una casella (flag) non è sufficiente a soddisfare il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie previsto dall’art. 1341, secondo comma 2, del Codice civile.
Richiamando l’art. 13 del d.lgs. 70/2003 di Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, la Corte ribadisce che le regole civilistiche sulla conclusione dei contratti trovano piena applicazione anche nell’ambiente digitale. Ne consegue che il passaggio dalla forma cartacea a quella elettronica non consente di derogare all’esigenza di una manifestazione di volontà specifica e consapevole per l’approvazione delle clausole vessatorie.
Secondo i giudici, la semplice spunta di una casella costituisce un adempimento materiale che attesta un’azione dell’utente all’interno della piattaforma, ma non integra di per sé una sottoscrizione idonea a conferire efficacia alle clausole onerose. È pertanto necessario distinguere tra il mero click e una dichiarazione di volontà che presenti i requisiti necessari per integrare una valida approvazione specifica della clausola.
Per i contratti non soggetti a forma ad substantiam, la Cassazione ritiene sufficiente una firma elettronica semplice (FES), ad esempio mediante autenticazione tramite codice OTP, senza richiedere necessariamente una firma elettronica avanzata (FEA) o qualificata (FEQ). Ciò che rileva è che lvi sia comunque una firma elettronica e che la stessa sia riferibile alla specifica approvazione della clausola vessatoria.
La decisione impone quindi agli operatori digitali di progettare procedure di adesione che prevedano una manifestazione di consenso separata, specifica e riconducibile a una firma elettronica, non essendo sufficiente la mera meccanica del click o del flag apposto all’interno del percorso contrattuale online.
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A cura di
Francesca Cossu
Emma Palermo