D.Lgs. n. 47/2026 – i nuovi poteri dell’organo di controllo e il coordinamento con l’OdV.

A partire dal 29 aprile 2026, è entrato in vigore il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, adottato in attuazione della delega conferita dall’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali). L’efficacia è immediata: il legislatore non ha previsto disposizioni transitorie con riguardo alle modifiche apportate al Codice civile, con la conseguenza che gli organi di controllo già in carica sono tenuti a adeguare immediatamente la propria attività al nuovo quadro normativo.

Con un intervento di portata sistematica sul Testo Unico della Finanza e sul Codice civile, il legislatore ha perseguito un obiettivo dichiarato: rendere il sistema italiano dei controlli societari più coerente, più attrattivo per gli operatori internazionali e, soprattutto, più efficace nella sostanza.

Il punto di partenza è l’abbandono della storica preminenza del sistema tradizionale quale modello implicito di riferimento: i tre modelli di governance, tradizionale (collegio sindacale), dualistico (consiglio di sorveglianza) e monistico (comitato per il controllo sulla gestione), acquistano pari dignità sistematica, con il conseguente obbligo statutario di indicare espressamente il modello prescelto. A tal fine, l’art. 9 del Decreto introduce nella Sezione VI-bis del Libro V del Codice civile gli artt. 2396-ter–2396-novies c.c., contenenti le regole comuni a tutti gli organi di controllo: la categoria unitaria dell’“organo di controllo” sostituisce i previgenti riferimenti al solo collegio sindacale. Ne discende, sul piano operativo, la necessità di aggiornare statuti, regolamenti interni e ogni richiamo normativo alle previgenti numerazioni, tra cui i noti artt. 2408 e 2409 c.c., ora abrogati e confluiti negli artt. 2396-ter e 2396-quater c.c.

La novità di maggiore impatto sul piano sostanziale è contenuta nel nuovo art. 2396-quinquies c.c.: ai tradizionali doveri di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, la norma affianca un obbligo, sino ad oggi di rango primario unicamente per le società quotate, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. c), TUF, di vigilare sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con coordinamento delle relative funzioni. La vigilanza cessa di essere meramente statica e verificativa: diviene risk-based, orientata cioè ai principali fattori di rischio aziendale. I nuovi compiti stabiliti per l’organo di controllo di ogni tipologia di sistema di governance, stante il richiamo dell’art. 2477 IV comma cc, si applicano anche al collegio sindacale e al sindaco unico nelle S.r.l.

Non è più sufficiente accertare l’esistenza formale di procedure: occorre valutarne l’efficacia operativa, la capacità di intercettare tempestivamente le criticità e il grado di integrazione nei processi decisionali. L’organo di controllo è così chiamato a padroneggiare la mappa dei rischi della società e a fungere da raccordo tra le funzioni di compliance, internal audit e risk management, verificandone adeguatezza e indipendenza. Nelle società di minori dimensioni, ove il sistema di controllo interno può essere naturalmente meno articolato, l’approccio resterà proporzionale, concentrato sui rischi significativi per probabilità e impatto. Il medesimo articolo arricchisce infine il contenuto della relazione all’assemblea, imponendo di dar conto non solo dell’attività svolta, ma anche delle omissioni e dei fatti censurabili rilevati nel corso dell’esercizio. Il nuovo art. 2396-septies c.c. ridefinisce le cause di ineleggibilità e decadenza: sul versante soggettivo, include tra i soggetti rilevanti la parte dell’unione civile e il convivente di fatto; sul versante dei legami di parentela, circoscrive la rilevanza degli affini al secondo grado, anziché al quarto, e chiarisce che la contemporanea assunzione di incarichi in società del medesimo gruppo non determina di per sé incompatibilità.

La riforma si inserisce in un sistema normativo già stratificato e pone questioni di coordinamento che il testo del Decreto non affronta in modo esplicito. Quanto al coordinamento con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), la vigilanza sul sistema di gestione dei rischi acquista una valenza anticipatoria: il presidio sul corretto funzionamento degli assetti organizzativi si salda con il sistema di rilevazione precoce dei segnali di crisi, rafforzando il ruolo dell’organo di controllo quale presidio istituzionale nella fase pre-crisi.

Un profilo che merita attenzione riguarda il coordinamento con il D.Lgs. n. 231/2001. L’elevazione a norma primaria dell’obbligo di vigilare sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno determina una parziale sovrapposizione dell’ambito di competenza dell’organo di controllo con quello dell’Organismo di Vigilanza (OdV): entrambi, sia pure con finalità e perimetri formalmente distinti, sono chiamati a presidiare l’adeguatezza dei controlli interni e a monitorare i flussi informativi sui rischi. Il Decreto non reca disposizioni esplicite di coordinamento tra i due organi, con la conseguenza che, in assenza di una chiara ripartizione delle rispettive competenze, la coesistenza dei due presidi potrebbe dar luogo tanto a duplicazioni di attività quanto, per converso, a una distribuzione delle responsabilità non univocamente definita.

Il tema assume particolare rilievo nelle società in cui il collegio sindacale e l’OdV siano composti dalle medesime persone fisiche o condividano significative aree di interlocuzione, ipotesi tutt’altro che infrequente nelle imprese di medie dimensioni: in tali casi, la distinzione formale tra i due organi potrebbe non tradursi in una corrispondente distinzione sul piano operativo, con possibili riflessi sia sull’efficacia complessiva del controllo sia sull’imputazione della responsabilità.

In tale contesto, le norme di comportamento del CNDCEC costituiranno la sede naturale in cui affrontare la questione, definendo protocolli di coordinamento idonei a delimitare perimetri, flussi informativi e responsabilità reciproche. Nelle more, le società interessate potranno utilmente formalizzare, mediante appositi regolamenti interni o lettere di incarico, il riparto di competenze tra i due organi, al fine di assicurare chiarezza operativa e continuità del presidio.



A cura del Team Legal Corporate e del Team Corporate Affairs and Company Secretarial 


Fonti: D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (G.U. n. 86/2026, S.O. n. 14) • Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali) • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 149 • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 • CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (2025).

 

 

  • WST_ Francesca Cossu

    Francesca è Partner del dipartimento Legal Corporate. Assiste le imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali.

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  • Stefania Crippa

    Stefania è Senior Cousel del dipartimenti Affari Societari. Si occupa di operazioni societarie straordinarie (M&A e ristrutturazioni).

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