La Risposta in esame riguarda il caso di una società residente in Italia che ha sostenuto costi relativi a personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero, in un Paese nel quale la società non dispone di una stabile organizzazione.
In tale contesto, la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se i predetti costi del personale potessero essere considerati deducibili ai fini IRAP, ai sensi degli articoli 5 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché in applicazione del principio di inerenza all’attività esercitata.
L’Agenzia delle Entrate, pur non soffermandosi specificamente sulla rilevanza del principio di inerenza ai fini del tributo regionale e assumendo, di fatto, che i costi oggetto dell’istanza siano inerenti all’attività d’impresa, ha ritenuto deducibili i costi sostenuti per il personale dipendente impiegato all’estero.
La conclusione dell’Amministrazione finanziaria si fonda, in primo luogo, sull’articolo 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede la deducibilità del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Tale disposizione opera in deroga al principio generale contenuto nell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto, secondo cui i costi relativi al personale dipendente e assimilato non assumono ordinariamente rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP.
In secondo luogo, l’Agenzia valorizza la circostanza che la società non disponga di una stabile organizzazione nel Paese estero in cui i dipendenti sono impiegati. Ne consegue che l’intero valore della produzione netta realizzato dalla società resta imponibile in Italia ai fini IRAP. In tale prospettiva, i costi relativi al personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero devono coerentemente concorrere, in deduzione, alla determinazione del valore della produzione netta imponibile.
Merita infine evidenziare che la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate trova una propria giustificazione sistematica, sebbene non espressamente sviluppata nella Risposta, in una lettura “a contrario” del combinato disposto degli articoli 5, 12, comma 1, e 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
Da tali disposizioni si ricava, infatti, che qualora l’attività d’impresa sia svolta all’estero mediante una stabile organizzazione, il valore della produzione netta riferibile a tale attività è escluso dalla base imponibile IRAP italiana. In tal caso, coerentemente, anche i costi del personale impiegato nell’attività estera non assumerebbero rilevanza ai fini della determinazione del tributo, indipendentemente dalla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro.
Nel caso oggetto della Risposta, invece, l’assenza di una stabile organizzazione estera comporta l’integrale imponibilità in Italia del valore della produzione netta della società; pertanto, i costi del personale dipendente assunto a tempo indeterminato, ancorché impiegato all’estero, risultano deducibili ai fini IRAP ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997.
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A cura del Team Corporate Tax di Torino