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Disposizioni di attuazione della Banca d’Italia dell’art. 5, c. 1 e 3, D. Lgs. 129/2024 in materia di cripto-attività di adeguamento della normativa nazionale al MiCAR

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Relativamente alla materia delle cripto-attività, la Banca d’Italia ha emanato, in data 30 settembre 2025, le disposizioni attuative previste dall’art. 5, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (il “Decreto MiCAR”), le quali adeguano l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (il “MiCAR”) relativo ai mercati delle cripto-attività.

In base all’articolo 3 del Decreto MiCAR, la Consob e la Banca d’Italia sono designate come le autorità nazionali competenti (singolarmente l’”Autorità Competente” e congiuntamente le “Autorità Competenti”) per l’attuazione delle funzioni previste dal MiCAR.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, tali autorità possono emanare disposizioni attuative del Decreto MiCAR e del MiCAR, tenendo conto degli orientamenti dell’ESMA e EBA (le “Autorità Europee di Vigilanza”) e delle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

In tale contesto, la Banca d’Italia, in virtù del proprio potere regolamentare e previo consenso formale della Consob, ha adottato dette disposizioni attuative volte a completare il quadro normativo nazionale in materia di cripto-attività, garantendo una coerente applicazione delle norme europee e nazionali nelle aree di propria competenza, con particolare attenzione agli orientamenti delle Autorità Europee di Vigilanza.

Le disposizioni, in analisi, hanno ad oggetto:

1.La governance degli emittenti di ART

Gli emittenti di ART [1] devono adottare una governance amministrativa e contabile solida, con una struttura organizzativa coerente con la strategia e il rischio aziendale. Devono promuovere una cultura del rischio, elevati standard etici e un’efficace supervisione da parte dell’organo di amministrazione. [2] È ammessa l’esternalizzazione di funzioni, purché gestita con politiche interne adeguate, senza compromettere il controllo e la continuità operativa [3]. È obbligo informare la Banca d’Italia in caso di funzioni essenziali esternalizzate o eventi critici. Le politiche devono garantire due diligence sui fornitori, gestione dei rischi e controllo sulle funzioni delegate. È inoltre richiesto un piano per la continuità operativa, in linea con il MiCAR e gli Orientamenti EBA, per fronteggiare rischi operativi e informatici [4].

2.La valutazione dell’idoneità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali degli emittenti di ART e CASP

a. partecipanti al capitale
Ai sensi degli artt. 12, co. 9, e 17, co. 9, del Decreto MiCAR è previsto che chiunque voglia acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un emittente di ART o in un CASP debba prima ottenere l’autorizzazione dell’Autorità Competente, necessaria al fine di prevenire rischi per la legalità e la stabilità del mercato delle cripto-attività; quest’ultima valuterà:

    • la reputazione e l’idoneità dell’acquirente e degli eventuali nuovi amministratori;
    • la solidità finanziaria dell’operazione;
    • la capacità dell’intermediario di continuare a rispettare le norme;
    • e l’assenza di rischi legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Mentre, gli eventuali candidati devono presentare all’Autorità Competente un’istanza di autorizzazione completa di tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dell’operazione.

Le informazioni richieste sono quelle previste:

    • per gli emittenti di ART dal Regolamento delegato UE che attua l’art. 41, par. 4 del MiCAR;
    • per i CASP dal Regolamento delegato UE che attua l’art. 84, par. 4 del MiCAR;
    • e, se compatibili, quelle indicate nel Provvedimento della Banca d’Italia del 26 ottobre 2021, Parte B, Sezione I (lett. c, d, e) e Sezione II (lett. d, e, f)[5]


b. esponenti aziendali

I membri degli organi di amministrazione [6] devono possedere requisiti chiari di onorabilità, competenze, esperienza e dedicare tempo sufficiente alle loro funzioni [7], senza precedenti penali rilevanti. Questa valutazione deve essere conforme all’art. 26, co. 6 del TUB e i provvedimenti della Banca d’Italia del 4 maggio 2021.

3.La previsione di cd. piani di risanamento per gli emittenti di ART e EMT


Il piano di risanamento [8], obbligatorio per gli emittenti di ART e EMT [9], aiuta a gestire situazioni di crisi che minacciano la riserva di attività, la continuità operativa e la conformità normativa. Il piano di risanamento deve essere proporzionato alla dimensione ed ai rischi dell’emittente, aggiornato regolarmente e notificato tempestivamente all’autorità competente nazionale o europea. [10] Il piano definisce la governance [11], include indicatori con soglie di monitoraggio [12], opzioni di risanamento attivabili [13], scenari di crisi e misure per garantire i servizi essenziali, oltre a un piano di comunicazione verso titolari di token, autorità e stakeholder. In caso di più emittenti per lo stesso token, o di un emittente con più token, i piani devono essere coordinati per evitare conflitti e garantire parità di trattamento. Se l’emittente è soggetto anche alla direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD), può integrare il piano BRRD con gli elementi richiesti dal MiCAR, previo accordo con le autorità, per assicurare coerenza e evitare sovrapposizioni.

Guardando al futuro, il costante adeguamento dell’ordinamento nazionale al MiCAR e agli orientamenti delle Autorità Europee di Vigilanza sembra andare verso un mercato delle cripto-attività più sicuro e trasparente e allo stesso tempo, competitivo. Le nuove disposizioni definiscono regole chiare su governance, rischi, partecipazioni e gestione delle crisi, integrando ulteriormente ART, EMT e CASP[14] nel sistema finanziario europeo. Il nuovo quadro normativo apre quindi concrete opportunità di crescita agli operatori che saranno in grado di coniugare innovazione e compliance, rafforzando così il ruolo dell’Italia nella finanza globale digitale.

 

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Fonti:

[1] ART’s è l’acronimo di “asset-referenced tokens”. Si tratta di “token collegati ad attività”, come disciplinati dal Titolo III del MiCAR.

[2] Si veda il Titolo III, Sezioni 4 e 5 degli Orientamenti EBA dei dispositivi di governance per gli ART (EBA/GL/2024/06) e l’art. 34 del MiCAR.

[3] Si veda l’art. 34 del MiCAR.

[4] La gestione dei rischi informatici degli emittenti ART è disciplinata dal DORA.

[5] Si tratta delle disposizioni della Banca d’Italia che individuano le informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SGR, SICAV e SICAF.

[6] Ai sensi dell’art. 3, para. 1, n. 27, del MiCAR, l’organo di amministrazione è definito come l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto.

[7] Si vedano gli artt. 12, co. 8, e 17, co. 8, del Decreto MiCAR.

[8] Si vedano degli artt. 46 e 55 del MiCAR e degli Orientamenti EBA/GL/2024/07.

[9] EMT’s è l’acronimo di  “e-money tokens”. Si tratta di “token di moneta electronica” , com disciplinati dal Titolo IV del MiCAR.

[10] Si vedano i paragrafi da 37 a 41 degli Orientamenti EBA per le tempistiche relative al piano e per la notifica all’autorità competente.

[11] Si veda art. 34, paragrafo 5, lett. h, del MiCAR.

[12] Si vedano i paragrafi da 22 a 28 degli Orientamenti EBA sui piani di risanamento.

[13] Si veda art. 46, paragrafo 1, del MiCAR.

[14] CASP’s è l’acronimo di “crypto-asset service providers”. Si tratta di “prestatori di servizi per le cripto-attività”, come disciplinati dal Titolo V del MiCAR.




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