Grazie alla sentenza Italgomme migliorate le garanzie per il contribuente in caso di verifiche. Ma si poteva fare di più

Con sentenza del 6 febbraio 2025, resa nella causa Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha ritenuto incompatibile l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) con la disciplina interna su accessi, ispezioni e verifiche ai fini fiscali presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole e professionali.

Per la Corte EDU il domicilio privato, che secondo l’art. 8 va rispettato e protetto da ogni ingerenza dell’autorità pubblica salvo limitati casi, va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo la sede legale, le succursali e, in genere, ogni altro locale commerciale e professionale in cui viene svolta l’attività dei contribuenti (punto 76 della sentenza). La pertinente normativa italiana sulle verifiche fiscali non fornisce “garanzie procedurali sufficienti” a tutelare il domicilio così inteso (punto 139), tanto che la violazione dell’art. 8 “sembra avere un carattere sistemico” (punto 146). Per la Corte, quindi, è inevitabile che l’Italia adotti “misure generali appropriate”, affinché (punti 147-149):

  • da un canto, l’Amministrazione finanziaria sia obbligata ad indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui i suoi funzionari sono autorizzati ad accedere ai locali per esigenze di verifica. Il fine è quello di fissare, a favore del contribuente, garanzie volte ad evitare accessi indiscriminati e l’acquisizione e conservazione di documentazione non rilevante rispetto alle esigenze di indagine;
  • dall’altro, il contribuente abbia il diritto di ricorre in ogni momento, anche a verifica in corso, all’autorità giudiziaria per un controllo sull’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni che giustificano l’accesso presso i locali aziendali e professionali. Il fine, qui, è quello di affiancare alla tutela ex post, azionabile impugnando l’accertamento, una tutela ex ante, azionabile prima e indipendentemente dalla notifica di qualsivoglia atto contenente una pretesa tributaria.


La Corte, dunque, ha lanciato un monito. E il legislatore ha fornito una prima risposta.

Con l’art. 13-bis del d.l. 84/2025, già convertito in legge, è stato infatti modificato l’art. 12 della l.  212/2000 (Statuto del contribuente), rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”. In particolare, inserendo nel comma 1 il seguente passaggio “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali …  devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.

Come noto, per atto di autorizzazione si intende l’“apposita autorizzazione” che “indica lo scopo” dell’accesso e che deve essere “rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono” i verificatori (art. 52, c. 1, d.p.r. 633/1972). Mentre per processo verbale si intende il “verbale delle operazioni di verifica”, redatto dai verificatori e contenente le “osservazioni” e i “rilievi del contribuente” (art. 12, c. 4, Statuto).    

Ebbene, come rilevato dai primi commentatori, l’intervento sull’art. 12 dello Statuto migliora il quadro delle garanzie a favore del contribuente ma non di molto tenuto conto sia del contesto normativo in cui si colloca, sia delle indicazioni emergenti dalla sentenza Italgomme.

In primo luogo, perché l’art. 12, con formulazione immutata da quando è in vigore, prevede già che:

  • gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali aziendali e professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo; e che
  • ad inizio verifica, il contribuente abbia diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda.


Imporre, ora, che gli atti di autorizzazione e i processi verbali indichino espressamente e adeguatamente le motivate circostanze e condizioni che giustificano l’accesso non pare, dunque, arricchire in via risolutiva il catalogo delle garanzie procedurali già a disposizione del contribuente.

In secondo luogo, perché risulta del tutto trascurato il secondo profilo su cui ha insistito la Corte EDU, e cioè la possibilità di anticipare la tutela giurisdizionale alla fase della verifica, per contrastare azioni arbitrarie ed abusi da parte degli organi accertatori. Eppure, che questo sia il nodo da sciogliere è chiaro al legislatore perché, proprio a seguito della sentenza Italgomme, è stato presentato in Parlamento un disegno di legge (Atto Senato n. 1376, attualmente in corso d’esame), contenente, a differenza del d.l. 84/2025, proprio quel controllo ex ante auspicato dalla Corte EDU. Secondo questo d.d.l., infatti, il contribuente può ricorrere ai giudici, già durante la verifica, per ottenere l’annullamento delle autorizzazioni all’accesso nei locali aziendali e l’ordine di inutilizzabilità delle risposte rese dallo stesso contribuente nonché della documentazione, delle scritture, dei libri o registri acquisiti o sequestrati.  

Infine, una nota a parte merita l’efficacia temporale del riformato art. 12.

Secondo il comma 2 dell’art. 13-bis, d.l. 84/2025, le nuove previsioni valgano per il futuro, nel senso che “restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente” al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 84/2025.

Per la dottrina, questa soluzione si espone a censure di illegittimità costituzionale, ed è stata dettata unicamente da ragioni di cassa, per salvaguardare accertamenti già impugnati (anche) sotto il profilo della violazione delle garanzie procedurali affermate dalla Corte EDU, e che potrebbero venire travolti in caso di applicazione delle nuove disposizioni anche alle liti già pendenti.

 

 

  • WST Daniele Conti

    Daniele è Associate del dipartimento Tax Disputes, Tax Disputes Resolution. Fornisce assistenza in verifiche e controversie tributarie.

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