Il ruolo del Collegio Sindacale quale garante della adeguatezza degli assetti organizzativi della impresa

L’evoluzione del quadro normativo ha attribuito crescente centralità agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili quali presìdi essenziali per la tutela della continuità aziendale e per la tempestiva emersione degli squilibri economico-patrimoniali o di crisi.

In tale prospettiva il legislatore ha integrato l’art. 2086 cod. civ. prevedendo al secondo comma che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale e rafforzando il quarto comma dell’art. 2381 cod. civ in forza del quale Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Nel sistema sopra delineato il collegio sindacale è investito di un ruolo strategico nel presidio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, assumendo la funzione di garante della loro concreta capacità di individuare tempestivamente situazioni di squilibrio e di supportare una gestione informata della continuità aziendale.

Gli artt. 3 e 25-octies del codice della crisi hanno trasformato la funzione di controllo da formale a sostanziale e prospettica: oggi l’attività di vigilanza dei sindaci non si limita ad un controllo di mera conformità degli assetti, bensì a valutare l’idoneità degli assetti a intercettare tempestivamente segnali di precrisi, crisi o insolvenza e a consentire all’organo amministrativo l’assunzione di decisioni informate, mediante una verifica concreta della qualità dei flussi informativi, dell’attendibilità dei dati previsionali e della capacità dell’impresa di pianificare e controllare i flussi di cassa prospettici.

Questo ruolo risulta ulteriormente rafforzato dall’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, recepite nell’aggiornamento delle bozze di verbali predisposte dal CNDCEC (sezione VI) dedicata alle modalità di verbalizzazione delle attività di vigilanza.

Ne consegue che le segnalazioni interne ex art. 25-octies codice della crisi rappresentano non uno strumento a difesa dell’organo di vigilanza bensì uno strumento di stimolo agli amministratori, volto a prevenire l’aggravamento della crisi e a favorire l’accesso tempestivo agli strumenti di regolazione dell’insolvenza.

Sotto il profilo della responsabilità, l’orientamento giurisprudenziale più recente valorizza il comportamento del collegio sindacale in termini di concretezza dell’azione, diligenza professionale e tracciabilità delle attività svolte: l’inerzia dinanzi a indicatori qualificati di squilibrio o l’accettazione di assetti manifestamente inadeguati può dar luogo a responsabilità per carenza di vigilanza, mentre un intervento tempestivo, coerente e adeguatamente documentato consente di circoscrivere il rischio di imputazione.

Ne deriva una ridefinizione della funzione del collegio sindacale quale garante non solo del rispetto delle regole, ai sensi dell’art. 2403 c.c., ma anche della continuità aziendale, chiamato ad attivare, in presenza di crisi o insolvenza, l’allerta interna, formulare una segnalazione motivata e fissare un termine non superiore a trenta giorni per la risposta, da considerarsi tempestiva se effettuata entro sessanta giorni dalla conoscenza dello stato di crisi o insolvenza acquisita nell’esercizio diligente delle proprie funzioni, in un quadro nel quale l’adeguatezza degli assetti, valutata in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, assume rilievo centrale quale parametro di corretta gestione e presupposto essenziale per una efficace prevenzione della crisi.

 

 

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A cura del Team Restructuring

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