Con la Circolare n. 17/2026 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative in vista dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, del dazio temporaneo forfetario di 3 euro per articolo introdotto dal Regolamento (UE) 2026/382, contestuale alla soppressione della franchigia daziaria per le spedizioni di valore trascurabile.
Ambito di applicazione
A decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, il dazio di 3 euro per articolo si applica alle merci la cui importazione beneficia dell’esenzione IVA nell’ambito del regime IOSS, nonché alle merci contenute in spedizioni postali di valore intrinseco non superiore a 150 euro, oggetto di vendite a distanza di beni importati. La misura opera quale regime speciale integralmente sostitutivo della soppressa franchigia e si sostituisce anche alle misure di difesa commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi.
Spedizione, vendita a distanza, deposito doganale e dichiarante
La Circolare precisa la nozione di “spedizione”, riferita alle merci trasportate da uno speditore a un destinatario con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o imballate insieme, nell’ambito dello stesso contratto di trasporto. Ne consegue che beni ordinati e spediti separatamente costituiscono spedizioni distinte.
Il documento definisce inoltre i requisiti della “vendita a distanza di beni importati” e chiarisce che le merci già vincolate al regime di deposito doganale nell’Unione non rientrano, in linea generale, nella nozione di vendita a distanza di beni importati, salvo il caso in cui la vendita sia avvenuta prima dell’introduzione delle merci nel deposito e tale introduzione costituisca una mera fase logistica temporanea finalizzata alla distribuzione finale.
Quanto al dichiarante, lo stesso è individuato secondo un ordine prioritario: (i) soggetto IOSS, (ii) soggetto in regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, (iii) rappresentante indiretto dell’importatore e (iv), in via residuale, altro soggetto in grado sia di presentare le merci in dogana, sia di fornire o rendere disponibili alle Autorità doganali le informazioni necessarie per l’espletamento delle formalità doganali.
La tassazione per articolo
Il dazio si applica per ciascun “articolo”, inteso come una o più merci della stessa spedizione aventi medesima classificazione tariffaria, stessa descrizione e, ove rilevante, stessa origine. Il raggruppamento di articoli non è consentito quando si applica il dazio forfetario: ne consegue che la dichiarazione di merci identiche su linee separate comporta l’applicazione del dazio per ciascun articolo così individuato, mentre più merci legittimamente riconducibili a un unico articolo scontano il dazio una sola volta.
Adeguamenti dichiarativi
Le merci soggette al dazio possono essere dichiarate con il tracciato H7, salvo ricorrere al tracciato H1 in presenza di divieti e restrizioni o per beni soggetti ad accisa o a misure preferenziali. Sono stati introdotti i codici di procedura IVA F48 (IOSS), F49 (regime speciale) e F53 (IVA standard), con eliminazione del previgente codice C07; per le merci dichiarate con H1 e soggette al dazio è previsto il nuovo codice di preferenza “5”, mentre il dazio è contabilizzato con il codice tributo A00. I codici documento relativi ai Product Identifier (C127, C128, C129 e Y081) sono facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026.
Trattamento IVA del dazio
Il trattamento del dazio ai fini IVA varia in funzione del regime applicato: nel regime IOSS il dazio di 3 euro è esente dall’IVA all’importazione e non concorre alla base imponibile; nei regimi non-IOSS l’IVA è dovuta all’importazione ed è calcolata su un valore che include il dazio di 3 euro.
Resi e invalidamento della dichiarazione
Dopo lo svincolo delle merci, non è più consentito invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a beni venduti a distanza, contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario. Il dazio forfetario già corrisposto non può quindi essere rimborsato sulla base dell’invalidazione della dichiarazione, fatte salve le disposizioni ordinarie per merci difettose o non conformi.
Contributo nazionale di 2 euro: rinvio al 1° ottobre 2026
La Circolare ricorda infine che il contributo nazionale di 2 euro per spedizione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative doganali, è stato ulteriormente differito al 1° ottobre 2026 con il Decreto Legge in materia di interventi infrastrutturali e attuazione del PNRR.
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A cura di
Antonio Sgroi
Lorenzo Calvo
Eugenia Bertonazzi