L’art. 1, commi 59-64, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una modifica di particolare rilievo nella disciplina dell’imposta sui premi assicurativi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
L’intervento si traduce nell’innalzamento al 12,50% dell’aliquota applicabile ai premi relativi alle coperture contro il rischio di infortunio del conducente e di assistenza stradale, con effetto sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. La misura determina, di fatto, l’allineamento della tassazione di tali garanzie accessorie a quella tradizionalmente prevista per la responsabilità civile auto (RCA), superando il precedente regime differenziato.
Il superamento del regime previgente
Fino al 31 dicembre 2025, le coperture in esame erano assoggettate ad aliquote specifiche: 2,5% per l’infortunio del conducente e 10% per l’assistenza stradale. Al riguardo del comma 59 della Legge di Bilancio chiarisce espressamente – con norma interpretativa – che, per le annualità pregresse, tali rischi non rientrano tra gli “altri rischi inerenti al veicolo o al natante” e, dunque, non soggiacciono all’aliquota del 12,50% a condizione che la relativa quota di premio sia indicata separatamente rispetto a quella inerente alla responsabilità civile.
Dal 2026, invece, il Legislatore ha scelto di ricondurre espressamente anche le coperture infortuni conducente e assistenza stradale nell’alveo dei rischi inerenti alla circolazione del veicolo, prevedendo che l’aliquota del 12,50% si applichi “a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo”.
La formulazione normativa è particolarmente significativa: viene infatti meno qualsiasi rilevanza della separata esposizione del premio in polizza. La conseguenza è che l’aliquota si applica tanto alle coperture stipulate congiuntamente alla RCA quanto ai contratti “stand alone”.
L’aliquota maggiorata trova applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026.
Ne consegue che, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2025, continuano ad applicarsi le aliquote previgenti, anche laddove il premio – per effetto di frazionamento – venga incassato nel 2026.
Consapevole delle rilevanti implicazioni operative della riforma, il Legislatore ha previsto un regime transitorio. In deroga ai termini ordinari di versamento dell’imposta, è stabilito che l’imposta dovuta sui premi incassati nei mesi da gennaio a maggio 2026 possa essere versata entro il 30 giugno 2026, senza che ciò integri un’ipotesi di tardivo versamento.
Il contributo obbligatorio a carico delle imprese
Elemento di maggiore innovatività è rappresentato dal comma 63, che riconosce al contraente “in riduzione dell’ammontare dovuto (…), una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta”.
Dal punto di vista contabile e fiscale, come confermato anche dall’ANIA, il contributo dovrebbe configurarsi come un onere imposto ex lege e non traslabile, con conseguente qualificazione quale componente negativo di reddito deducibile ai fini IRES. Resta tuttavia aperta la questione della sua corretta collocazione in bilancio (tra le altre spese di acquisizione o tra gli altri oneri tecnici), tema in corso di approfondimento da parte dell’associazione di categoria.
L’addizionale antiracket
Le riflessioni del comparto assicurativo si sono concentrate sull’eventuale applicabilità dell’addizionale dell’1% destinata al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, prevista dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 2 luglio 2002, n. 239.
In base al dato letterale della norma, l’addizionale si applica ai rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto. Le coperture infortuni del conducente e assistenza stradale appartengono invece a rami distinti e hanno ad oggetto il danno alla persona e non al veicolo.
Alla luce di tali elementi, in ambito associativo, è stata sostenuta la non applicabilità dell’addizionale a tali ultime coperture.
Acconto del contributo al SSN sui premi assicurativi RC veicoli e natanti
Per completezza, un’ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 771) riguarda l’obbligo di versamento, entro il 16 novembre di ciascun anno, di un acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN) sui premi delle assicurazioni RC relative a veicoli e natanti.
Tale acconto è pari all’85% dell’importo dovuto per l’anno precedente. L’importo versato a titolo di acconto può essere scomputato, a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo, dai versamenti dovuti per la medesima annualità.
Considerazioni conclusive
L’intervento della Legge di Bilancio 2026 incide in modo significativo sulla fiscalità delle garanzie accessorie alla RCA, determinando un sostanziale allineamento delle aliquote e introducendo un meccanismo di compartecipazione obbligatoria dell’impresa al suddetto onere.
Si tratta di una riforma che, pur avendo natura eminentemente tributaria, produce effetti rilevanti sul piano contrattuale, operativo e contabile. Le imprese sono chiamate a gestire in tempi rapidi l’adeguamento dei sistemi, la corretta esposizione in quietanza del contributo obbligatorio e la coerente rappresentazione contabile dell’onere.
In tale contesto, sarà fondamentale un monitoraggio costante dell’evoluzione interpretativa e applicativa della disciplina, al fine di garantire un’applicazione uniforme e conforme al dettato normativo.
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A cura di Gianmarco Liguori con la revisione di Carmine Covino
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Carmine è Senior Counsel del dipartimento Insurance & Financial Corporate Tax. Si occupa di fiscalità diretta e indiretta relativa a imprese industriali, assicurative, bancarie, enti pubblici ed enti del Terzo Settore.
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