Il 12 giugno 2025 è entrato in vigore il D.lgs. n.81/2025 che ha apportato alcune modifiche al sistema sanzionatorio tributario doganale disciplinato dal D.lgs. 141/2024.
Tale intervento normativo è stato oggetto di esame da parte della Circolare n. 14/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ne ha illustrato ratio e implicazioni applicative.
Di seguito una sintesi delle principali novità.
Soglie distinte tra dazio e diritti di confine diversi dal dazio
È stata introdotta una distinzione tra:
- dazi doganali: soglia di punibilità confermata a 10.000 €;
- altri diritti di confine (IVA, accise, ecc.): soglia di punibilità innalzata a 100.000 €.
Il legislatore con tale modifica ha reso il sistema sanzionatorio amministrativo doganale coerente con il sistema sanzionatorio relativo all’IVA interna, applicabile ai sensi del D.lgs. 74/2000, ove sono previste soglie di punibilità più elevate rispetto a quella di 10.000 € fissata dalla previgente normativa.
Confisca nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte
Non si applicano né sanzioni né confisca quando la revisione della dichiarazione doganale è avviata su iniziativa del contribuente (esimente), a condizione che l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali.
La norma si pone in linea con il principio del favor rei e favorisce la compliance spontanea.
Diritti di confine indebitamente percepiti o richiesti
È stato chiarito che anche i diritti di confine “indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione” senza titolo sono rilevanti ai fini sanzionatori.
La modifica si è resa necessaria per coerenza e sistematicità con le altre disposizioni.
Modifiche delle soglie per le aggravanti
Vengono riformulate le circostanze aggravanti del reato di contrabbando, distinguendo tra dazi e altri diritti:
- dazi doganali: aggravante se > 100.000 €;
- altri diritti di confine: aggravante se > 500.000 €.
Viene prevista, in aggiunta alla multa, la reclusione fino a 3 anni:
- dazi tra 50.001 e 100.000 €;
- altri diritti tra 200.001 e 500.000 €.
Estinzione del reato – Cause di non punibilità
Sono previsti due strumenti deflattivi del contenzioso penale:
- estinzione del reato: per i delitti di contrabbando punibili con la sola multa, è possibile estinguere il reato versando, oltre ai diritti di confine, una somma determinata all’Agenzia tra il 100% e il 200% dei diritti previsti per la violazione commessa, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. L’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della confisca (che è disposta con provvedimento dell’Agenzia);
- causa di non punibilità: il contribuente non è punibile se ricorre al ravvedimento operoso (imposta, interessi, sanzioni), prima che abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di controlli o accertamenti. La causa di non punibilità preclude la confisca (salvo art. 240, co. 2 c.p.).
Tale intervento ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una più amplia compliance spontanea del contribuente, consentendo agli operatori di correggere i propri errori attraverso comportamenti di regolarizzazione.
Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate
Il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa è ora ammesso solo se sussistono due condizioni:
- la confisca non è stata disposta dall’autorità giudiziaria;
- si tratta di beni la cui fabbricazione, detenzione, possesso o commercializzazione è vietata per legge (armi, stupefacenti, prodotti contraffatti).
Il riscatto avviene su richiesta del trasgressore, previo pagamento del valore delle merci, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Efficacia temporale delle nuove disposizioni sanzionatorie
Conformemente al principio del favor rei, la nuova soglia che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale per i casi in cui i diritti di confine diversi dal dazio siano compresi tra 10.001 e 100.000 € opera retroattivamente.
Pertanto, tale previsione si applica:
- anche alle violazioni commesse anteriormente al 13 giugno 2025, ancorché accertate successivamente;
- nonché, più in generale, a tutti i procedimenti ancora pendenti, sia nella fase amministrativa che in quella giudiziale, purché non ancora definiti con decisione irrevocabile.
Analogamente, le soglie più elevate introdotte per la configurabilità delle circostanze aggravanti si applicano retroattivamente a tutte le condotte commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, purché il relativo procedimento non sia stato definito in via definitiva.
Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici