Informazione consiliare, ragionevole affidamento e responsabilità degli amministratori non delegati – le novità nel Codice Civile

Il nuovo art. 2381-ter c.c., introdotto dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 e rubricato “Informazione consiliare”, ridefinisce con una autonoma disposizione le regole in materia di funzionamento degli organi amministrativi delle società di capitali, di circolazione delle informazioni al loro interno e, in ultima analisi, di responsabilità degli amministratori delegati e non delegati.

La nuova previsione valorizza l’informazione come criterio attraverso cui misurare la qualità dell’agire amministrativo, stabilendo, per la prima volta, il principio del “ragionevole affidamento” sulle informazioni ricevute da parte degli amministratori non delegati.

Il precedente art. 2381 c.c. viene scomposto in tre distinte previsioni: il presidente (disciplinato dall’art. 2381 c.c.), il comitato esecutivo e gli organi delegati (disciplinati dall’art. 2381-bis c.c.); e, appunto, l’informazione consiliare, oggetto del nuovo art. 2381-ter c.c.. Ed è il quarto comma di quest’ultima norma la vera novità, destinata a incidere sui rapporti e sugli equilibri tra amministratori delegati e non delegati: “nell’assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto”.

Come chiarito nella Relazione illustrativa alla riforma, la previsione mira a “innalzare il livello di diligenza richiesto (agli amministratori non delegati, n.d.r.) nella valutazione dell’adeguatezza delle informazioni ricevute”. In questo modo il legislatore pone al centro il flusso informativo consiliare e valorizza il ruolo dell’amministratore non delegato il quale concorre alla decisione sulla base delle informazioni ricevute e può assumerne la responsabilità entro tali limiti, facendo ragionevole affidamento sull’informazione disponibile, in base alle proprie competenze.

Si differenzia così in maniera più netta la responsabilità dei delegati e non delegati: gli organi delegati restano, infatti, i principali detentori dell’informazione gestoria, mentre gli amministratori non delegati possono confidare nel corretto funzionamento di tale circuito, ma solo entro il limite della ragionevolezza. Il punto è delicato. La delega gestoria produce fisiologicamente asimmetria informativa: l’amministratore delegato vive la gestione quotidiana dell’impresa e dispone di ampie informazioni; il consigliere non esecutivo, invece, esercita la propria funzione prevalentemente nell’ambito del consiglio, sulla base delle informazioni che lì riceve. È proprio questa differenza di posizione a giustificare una responsabilità non sovrapponibile, ma neppure recessiva, dell’amministratore non delegato.

Il consiglio di amministrazione, allora, non può essere inteso come il luogo nel quale si ratificano decisioni maturate altrove ma la sede in cui l’informazione viene acquisita, compresa, discussa e, quando necessario, problematizzata. Non rileva soltanto che il consiglio sia stato informato, ma come sia stato informato: con quale anticipo, con quale grado di dettaglio, con quale chiarezza e con quale capacità di rappresentare anche rischi, criticità e alternative.

Il ragionevole affidamento non è, dunque, una clausola di esonero automatico. È, piuttosto, un criterio di delimitazione e selezione della responsabilità. Protegge l’amministratore non delegato che decide sulla base di informazioni attendibili e coerenti; non scherma, invece, chi rimane inerte dinanzi a dati incompleti, contraddittori, tardivi, eccessivamente rassicuranti o sintomatici di rischio.

Il punto, allora, non è stabilire se il consigliere non delegato debba sapere tutto – ciò che sarebbe incompatibile con la stessa logica della delega – ma quando egli possa dire “di non sapere”. Le prime letture della riforma hanno colto proprio questo profilo, osservando che il ragionevole affidamento opera come criterio di delimitazione della responsabilità solo in presenza di flussi informativi coerenti, completi e non manifestamente inattendibili, restando fermo l’obbligo di attivarsi a fronte di informazioni gli appaiano inadeguate, incomplete o tali da evidenziare rischi.

È quindi nella dinamica dell’informazione ricevuta, richiesta, compresa o trascurata che si collocano oggi la diligenza degli amministratori, la tenuta del processo decisionale e, in ultima analisi, la loro responsabilità.

La norma si innesta su un percorso già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo collega la responsabilità degli amministratori non operativi non alla mera titolarità della carica, ma all’inerzia serbata dinanzi a informazioni carenti, anomalie o segnali di allarme [1].
Da tali orientamenti di legittimità possono distinguersi tre forme di inerzia. Vi è, anzitutto, l’omessa attivazione dinanzi a un’informazione inadeguata: il consigliere riceve dati insufficienti ma non chiede integrazioni e non sollecita una discussione effettiva. Vi è poi l’ignoranza colpevole, quando l’amministratore non coglie segnali che, in ragione della natura dell’incarico o delle proprie competenze, avrebbe dovuto percepire. Vi è, infine, l’inerzia consapevole, quando il rischio è percepito o percepibile, ma l’amministratore non interviene, non chiede il rinvio della decisione, non pretende ulteriori approfondimenti e non fa verbalizzare il proprio dissenso.

Questa scansione consente di cogliere il raccordo con l’art. 2392 c.c. La responsabilità dell’amministratore non delegato è misurata anche sulla gestione delle informazioni: quali informazioni sono state ricevute, quali avrebbero dovuto essere richieste, quali segnali avrebbero dovuto essere compresi e quali iniziative sarebbero state esigibili in concreto, anche per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La norma, inoltre, amplifica il principio della competenza professionale differenziata: gli amministratori non hanno (o non dovrebbero) avere tutti le medesime competenze e anche la loro responsabilità nella valutazione delle informazioni ricevute deve essere apprezzata in base alla capacità di coglierne ogni sfumatura che incida sul processo decisionale.  La competenza da un lato è una risorsa per il consiglio ma, dall’altro, è anche metro della diligenza esigibile.

Il nuovo art. 2381-ter c.c. conferma, una tendenza ormai chiara: la buona governance non si misura soltanto dall’esistenza di organi correttamente nominati o di deleghe ben costruite, ma dalla capacità dell’organizzazione di produrre decisioni informate, verificabili e coerenti. L’informazione diventa ancor più presidio di governance e, al tempo stesso, misura della responsabilità degli amministratori e per questa ragione le società, anche non quotate, dovrebbero valutare con attenzione la possibilità di adottare regolamenti consiliari che disciplinino i flussi informativi, fissando regole sui contenuti minimi, modalità di presentazione, tempistiche di inoltro, nonché sui criteri per l’approfondimento e per l’eventuale rinvio delle decisioni a fronte di informazioni incomplete.



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Fonti:
[1] cfr. Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441; Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2038; Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10739




A cura di:
Fabrizio Filì
Carlo Favaro


  • WST_Fabrizio Filì

    Fabrizio è Partner del dipartimento Risk, Compliance & Sustainability. Supporta i clienti industriali e commerciali in progetti di governance, Risk & Compliance secondo il D.Lgs. 231/01.

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