Iper-ammortamento 2026: accesso al beneficio tra GSE, monitoraggio e compliance documentale

CROSS BORDER TAX

Il 4 maggio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto attuativo in materia di iper-ammortamento 2026 introdotto dall’art. 1, commi 427-436, Legge 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026). Allo stato, il provvedimento è in attesa di firma da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come noto, l’iper-ammortamento 2026 si applica agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché agli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Sotto il profilo sostanziale, il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi mediante una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto. La maggiorazione è pari al 180% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni; al 100% per la quota di investimenti eccedente € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; e al 50% per la quota eccedente € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

Il decreto attuativo definisce le regole operative di accesso al beneficio. In particolare, l’impresa deve trasmettere mediante piattaforma del GSE:

  • una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti;
  • una comunicazione di conferma dell’investimento entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con indicazione del pagamento degli acconti necessari al raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene;
  • una comunicazione di completamento, successiva alla realizzazione degli investimenti e, per i beni digitali, all’interconnessione, in ogni caso entro e non oltre il 15 novembre 2028.


A tali adempimenti si aggiunge un sistema di monitoraggio periodico. A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere annualmente:

  • una comunicazione entro il 20 gennaio, con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; nonché
  • una comunicazione integrativa entro il 30 giugno, recante il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio.


Il decreto rafforza inoltre il ruolo della compliance documentale. Ai fini dell’agevolazione, le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e, ove rilevante, i requisiti degli investimenti destinati all’autoproduzione di energia devono risultare da perizia tecnica asseverata o da attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono invece risultare da apposita certificazione contabile.

False dichiarazioni, mancata conservazione della documentazione, irregolarità non sanabili o impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all’impresa possono comportare la decadenza totale o parziale dal beneficio con recupero dell’agevolazione indebitamente fruita, oltre a sanzione e interessi.

Per l’invio delle comunicazioni occorrerà attendere la piena operatività della piattaforma GSE, nonché l’adozione dei decreti direttoriali che individueranno i termini di apertura, i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

Da ultimo, si segnala che il DL 38/2026 ha modificato la disciplina originaria, eliminando il vincolo relativo alla produzione dei beni in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo. La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026; resta fermo il rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi e tecnici previsti dalla disciplina agevolativa, inclusi quelli specifici per gli investimenti in impianti fotovoltaici.


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A cura del Team Cross-Border Tax 

 

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