La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C/2026/3084, il primo documento di orientamento ufficiale sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (cd. Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). I chiarimenti della Commissione assumono particolare rilievo in vista del 12 agosto 2026, data dalla quale trova applicazione la maggior parte delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40, che sostituisce integralmente la direttiva 94/62/CE, introducendo un quadro normativo uniforme destinato a incidere su tutte le imprese che immettono sul mercato dell’Unione prodotti confezionati, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.
Nello specifico, la Comunicazione fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del Regolamento, destinati a orientarne l’attuazione da parte degli operatori economici, precisando, tra l’altro, che anche numerosi articoli impiegati nei settori moda, tessile e hospitality – come i sacchetti antipolvere per calzature e indumenti – possono qualificarsi come imballaggi quando destinati a contenere, proteggere o consentire la consegna del prodotto all’utilizzatore finale, salvo che costituiscano parte integrante del prodotto stesso o siano venduti separatamente al consumatore.
La medesima Comunicazione chiarisce inoltre che non esiste alcuna esenzione generale per gli imballaggi in materiale tessile rispetto alla definizione di imballaggio prevista dal PPWR. Tali imballaggi, quando costituiscono imballaggi per la vendita, beneficiano tuttavia dell’esclusione dagli obblighi di riciclabilità previsti dal Regolamento. La Comunicazione richiama inoltre il divieto previsto dal PPWR relativo ad alcune tipologie di imballaggi di plastica monouso impiegati nel settore dell’hospitality, quali quelli destinati a cosmetici e prodotti per l’igiene forniti nell’ambito di prenotazioni individuali e destinati a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo, come campioncini di shampoo, balsamo, bagnoschiuma e confezioni monouso per prodotti da toilette.
A ciò si aggiungono, con decorrenza dal 1° gennaio 2030, il limite del 50% allo spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per l’e-commerce – con evidenti ripercussioni anche sulle pratiche di unboxing delle spedizioni online di capi e accessori – nonché l’introduzione di contributi EPR modulati in funzione della riciclabilità e del contenuto riciclato degli imballaggi, destinati a incidere maggiormente sulle soluzioni meno sostenibili.
Le imprese coinvolte dovranno inoltre conoscere la composizione chimica degli imballaggi utilizzati, inclusa la presenza di PFAS e metalli pesanti, acquisendo e conservando le relative informazioni tecniche lungo la catena di fornitura. Entro febbraio 2029 dovranno inoltre essere rese disponibili, anche mediante codici QR ove previsto dal Regolamento, le informazioni richieste in materia di sostanze pericolose e di sistemi di riutilizzo degli imballaggi.
Sul piano soggettivo, la responsabilità non ricade esclusivamente sul fabbricante dell’imballaggio. Il PPWR coinvolge infatti tutti gli operatori economici che rendono disponibili sul mercato prodotti imballati, inclusi importatori, distributori e operatori dell’e-commerce, i quali rientrano nel perimetro degli obblighi di conformità anche quando non producono direttamente il packaging. Ne consegue che la gestione della compliance non può più essere affidata a un progetto isolato di packaging design, ma richiede un flusso strutturato di dati su prodotti, materiali e fornitori che coinvolga funzioni aziendali tradizionalmente separate, quali acquisti, qualità, sostenibilità e ufficio legale. Inoltre, gli operatori economici stabiliti al di fuori dell’Unione europea dovranno designare un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro nel quale gli imballaggi o i prodotti imballati sono immessi sul mercato.
La Comunicazione rappresenta un primo importante intervento interpretativo della Commissione, ma non esaurisce tutti i profili applicativi del PPWR. Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione pubblicherà infatti ulteriori orientamenti sull’ambito di applicazione dell’allegato V del Regolamento, volti a chiarire i formati di imballaggio interessati, le eventuali esenzioni e i prodotti esclusi.
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A cura di
Francesca Cossu
Emma Palermo