La recente modifica dell’art. 2407 c.c., introdotta dalla legge n. 35 del 2025, ha inserito, al quarto comma, una specifica indicazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. La norma stabilisce che «l’azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 c.c. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».
L’intervento legislativo intende porre fine alle incertezze generate dal previgente rinvio agli artt. 2393, 2395, che conduceva all’applicazione della prescrizione quinquennale, con decorrenza variabile a seconda delle ipotesi: dalla cessazione dell’incarico, qualora si ritenesse operante la sospensione del termine in pendenza di carica, oppure dal momento in cui il danno diveniva percepibile all’esterno. La novella, dunque, mira ad individuare un criterio oggettivo e predeterminato di decorrenza, con l’obbiettivo di rafforzare la certezza del diritto.
La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. si ispira chiaramente all’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010, che per i revisori legali dei conti fissa la prescrizione dell’azione di responsabilità «nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività cui si riferisce l’azione di risarcimento». Tuttavia, il parallelismo tra le due disposizioni non appare perfetto.
Nel caso dei revisori, infatti, la decorrenza è ancorata alla data della relazione che conclude l’attività di revisione, mentre per i sindaci il nuovo art. 2407 c.c. collega il termine al deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno, e non a quello in cui si è concretizzata la condotta omissiva o commissiva. Tale scelta potrebbe rivelarsi fonte di incertezze, soprattutto quando il danno si manifesta in un esercizio successivo rispetto alla condotta o, addirittura, dopo la cessazione dell’incarico, rendendo complessa l’individuazione del momento iniziale della prescrizione.
Ulteriore elemento problematico si individua nel fatto che il deposito della relazione presso la sede sociale non è assistito da forme di pubblicità legale. Ne deriva che soltanto la società e, indirettamente, i soci, possono conoscerne con certezza la data, mentre restano esclusi altri soggetti legittimati, come i creditori sociali.
La riforma, inoltre, pare non tenere conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale in sede di scrutinio dell’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 39/2010 relativo alla disciplina della responsabilità dei revisori legali. La Consulta ha chiarito che, per la società, l’illecito del revisore si consuma con l’emissione della relazione scorretta, che costituisce già di per sé fonte di danno e segna quindi il momento iniziale della prescrizione. Diversamente, per soci e terzi, il deposito della relazione integra solo una condotta potenzialmente dannosa: il termine inizia a decorrere solo dal momento in cui il danno si manifesta concretamente, a seguito di scelte o comportamenti determinati dall’affidamento ingenerato.
Trasponendo tali principi alla nuova norma, si può ritenere che la decorrenza dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. valga esclusivamente per le azioni promosse dalla società, mentre per gli altri soggetti potrebbe rimanere operante il criterio tradizionale. Tale impostazione sembra trovare conferma nella recente ordinanza del Tribunale di Palermo n. 4431 del 26 giugno 2025, nella quale si afferma che. “la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell’art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l’azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.”
È chiaro l’intento del legislatore di garantire maggiore certezza in ordine alla durata dell’esposizione dei sindaci alla responsabilità, tuttavia la tecnica redazionale adottata rischia di introdurre nuovi margini di incertezza. La non coincidenza tra esercizio della condotta e verificazione del danno, l’assenza di pubblicità del deposito e la possibile asimmetria tra i diversi legittimati impongono una lettura prudente della norma in attesa che i primi orientamenti giurisprudenziali e, soprattutto, le pronunce di legittimità ne delineino con chiarezza la portata applicativa.
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Alessandro è Partner del dipartimento Litigation & Arbitration. Si occupa di contenzioso ed arbitrati anche a livello internazionale.
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Laura è Junior Associate del dipartimento di Litigation & Arbitration. Si occupa di procedimenti arbitrali nazionali e internazionali, recupero crediti e redazione di pareri e atti difensivi.
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