La nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. “rottamazione-quinquies”) introdotta con la legge di Bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. “rottamazione-quinquies”).

Rispetto all’ultima versione (ossia alla c.d. “rottamazione-quater”), la neo-introdotta definizione agevolata si caratterizza per un ambito temporale più esteso, per un ambito oggettivo dei carichi definibili più limitato, per un diverso tasso di interesse applicabile in caso di versamenti rateali e per una differente disciplina delle conseguenze derivanti da mancati o tardivi pagamenti. La procedura e gli effetti delle due misure sono invece in gran parte sovrapponibili.

L’ambito temporale ed oggettivo di applicazione.

La nuova misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività scaturenti dalle liquidazioni automatiche e dai controlli formali (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 600/1973 nonché degli artt. 54-bis e 54-ter del d.p.r. 633/1972);
  • omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Risultano quindi escluse le maggiori imposte e i contributi previdenziali richiesti a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS.

L’estinzione dei debiti di cui sopra si ottiene versando le somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore non dovrà invece corrispondere:

  • le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di sanzioni e di interessi;
  • gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del d.p.r. 602/1973;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all’art. 27, c. 1, del d.lgs. 46/1999;
  • le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 112/1999.

La nuova disciplina, riguardando i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ha quindi un ambito temporale più esteso rispetto alla precedente rottamazione-quater, che ricomprendeva i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L’ambito oggettivo risulta invece più limitato, essendo possibile beneficiare della nuova misura limitatamente alle imposte dichiarate e non versate oppure per le maggiori imposte dovute in conseguenza dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni. Risultano infatti escluse dall’ambito applicativo della disciplina le maggiori imposte dovute a seguito di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Le medesime limitazioni riguardano altresì i contributi previdenziali.

La rottamazione-quinquies può essere fruita anche per le sanzioni amministrative concernenti violazioni del codice stradale. Per queste ultime, l’ambito di applicazione della definizione agevolata è limitato ai soli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Le modalità di pagamento.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento degli importi dovuti, il debitore può optare tra:

  • il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • il pagamento rateale in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) di pari ammontare (e a condizione che la singola rata non sia inferiore a 100 euro).

In caso di pagamento rateale, la prima rata è dovuta entro il 31 luglio 2026. A partire dal 1° agosto 2026 saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso del 3 per cento annuo (tasso ridotto di un punto percentuale rispetto al testo originario del disegno di legge, che inizialmente prevedeva un tasso annuo pari al 4 per cento).

Pertanto, diversamente dalla rottamazione-quater, la nuova misura non prevede più la necessità di effettuare con le prime due rate un versamento del debito pari al 10 per cento. Il tasso di interesse è invece superiore di un punto percentuale rispetto a quello (pari al 2 per cento) previsto dalla rottamazione-quater in caso di pagamenti rateali.

La procedura.

Per quanto attiene alla procedura per l’adesione alla nuova definizione agevolata, la legge di Bilancio prevede anzitutto che l’Agente della riscossione renda disponibili al debitore, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Quindi, entro il 30 aprile 2026, il debitore deve manifestare la volontà di procedere alla definizione, mediante apposita dichiarazione, nella quale dovrà indicare il numero delle rate prescelto nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, al contempo impegnandosi a rinunciare agli stessi giudizi. Questi ultimi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dai giudici.

Infine, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate nonché la data di scadenza di ciascuna di esse.

I versamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore, mediante moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione o presso gli sportelli di quest’ultimo.

Gli effetti.

Relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, la presentazione della dichiarazione da parte del debitore determina:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;
  • l’impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • l’impossibilità di avviare nuove procedure esecutive o di proseguire procedure esecutive già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo);
  • la condizione di “non inadempienza” del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi di imposta di cui all’art. 28-ter del d.p.r. 602/1973 nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo ai sensi dell’art. 48-bis del d.p.r. 602/1973;
  • l’applicazione dell’art. 54 del d.l. 50/2017 ai fini del rilascio del DURC.

Le conseguenze in caso di mancato o insufficiente versamento.

Nelle ipotesi di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate (anche non consecutive) ovvero dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il versamento, la rottamazione-quinquies non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

La precedente rottamazione-quater prevedeva invece che la definizione agevolata non producesse effetti in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo pagamento (superiore a 5 giorni) dell’unica rata ovvero di una di quelle in qui era stato dilazionato il versamento.


A cura di Silvia Albarello

Share

Related Articles

Learn how we helped 100 top brands gain success