Il Consiglio europeo, con il comunicato stampa del 18 luglio 2025, ha annunciato l’adozione del XVIII pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, definito come “uno dei pacchetti di sanzioni più severi mai adottati nei confronti della Russia”.
In data 19 luglio 2015 è seguita la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei regolamenti che intervengono, tramite nuove restrizioni, a rafforzare il regime sanzionatorio esistente, con misure mirate a colpire i settori energetico, bancario e militare, oltre a potenziare gli strumenti volti a contrastare i fenomeni di elusione delle sanzioni tramite Paesi terzi.
Attraverso il Regolamento (UE) 2025/1476 è stato attuato il Regolamento (UE) 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In particolare, sono state introdotte nuove restrizioni di carattere soggettivo: l’Allegato I del Regolamento 269/2014 è stato aggiornato con l’inserimento di 14 persone fisiche e 41 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Attraverso il Regolamento (UE) 2025/1494 è stato modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In particolare, sono state introdotte:
- nuove restrizioni di carattere soggettivo che modificano i seguenti allegati del Regolamento (UE) n. 833/2014:
Allegato I: sono state inserite 26 nuove entità nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina. A tali entità si applicano restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia;
Allegato XIV: a partire dal 9 agosto 2025, sono state inserite 22 nuove banche russe, per le quali è vietato effettuare qualsiasi operazione;
- nuove restrizioni di carattere oggettivo, con conseguente aggiornamento degli elenchi dei beni soggetti a divieto di esportazione contenuti nei seguenti allegati del Regolamento (UE) n. 833/2014:
Allegato VII (prodotti “quasi-duali”): nella parte A, categoria VIII, è stata aggiunta la Sezione “X.C.VIII.005” relativa ai “Costituenti chimici per propellenti” e nella parte B, all’interno della tabella 5, sono state inseriti “macchine operanti per elettroerosione” (NC 8456 30) e “tagliatrici a idrogetto” (NC 8456 50);
Allegato XXIII: (divieto di esportazione verso la Russia di beni, anche non originari UE, ex art. 3-duodecies) sono stati aggiunti ulteriori categorie di bene, come ad es.: materie prime chimiche e industriali – tra cui, “Fluoro, cloro, bromo e iodio” (2801), “Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale” (2802), “Ossidi di manganese” (2820) – e interi capitoli della nomenclatura combinata – tra cui il capitolo 74 “Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401” e il capitolo 76 “Alluminio e lavori di alluminio”;
Allegati XXIII sexies e XXIII septies: per i beni contenuti nell’allegato XXIII sexies – tra cui figurano, ad esempio, “Pompe per aria, a mano o a pedale” (8414 20), “Compressori per impianti frigoriferi” (8414 30)– il divieto di esportazione in Russia o per un uso in Russia non si applica fino al 21 ottobre 2025, limitatamente ai contratti conclusi entro il 20 luglio 2025; per i beni contenuti nell’allegato XXIII septies – che include, tra l’altro, “Cerniere di ogni specie, di metalli comuni” (8302 10), “Guarnizioni e ferramenta per edifici, di metalli comuni” (8320 42)– il divieto è sospeso fino al 21 gennaio 2026, per i contratti conclusi entro il 20 luglio 2025;
Allegato XXVIII: per l’importazione di oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (NC 2700), a partire dal 3 settembre 2025, il prezzo massimo per barile è ridotto da 60 USD a 47,6 USD. È previsto un periodo transitorio per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che rispettavano il precedente limite di 60 USD al barile;
Allegato XXXVII (divieto di transito attraverso la Russia): sono stati inseriti ulteriori beni, tra questi, figurano: “Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione diesel o semidiesel” (8701 21), “Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne)” (NC 8716 39), “Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili” (NC 8716 90).
Considerata la rapida evoluzione del contesto sanzionatorio unionale, risulta essenziale per gli operatori economici attuare un monitoraggio costante, tale da consentire un tempestivo adeguamento ai nuovi obblighi imposti.
-
Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici
View all posts -
Alessandro è Associate del dipartimento IVA & Dogane. Segue tematiche doganali legate a origine, valore e classificazione delle merci, regimi e depositi doganali, IVA, beni dual use e tutela del Made in Italy.
View all posts -