Executive summary
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) è intervenuta ad uniformare nell’ambito degli standard contabili OIC e IAS/IFRS il regime fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati, di fatto abrogando la deroga che attribuiva rilevanza fiscale alle plus e minusvalenze iscritte al Conto Economico dai soggetti IAS adopter in base alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.
Contestualmente, per i soggetti OIC adopter il legislatore ha modificato i parametri per la determinazione del valore soglia (c.d. floor fiscale) rispetto al quale dare riconoscimento fiscale alle svalutazioni dei titoli obbligazionari del circolante.
Nulla è cambiato, invece, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nel regime fiscale delle variazioni di valore dei titoli del comparto del trading.
Ma vediamo nel dettaglio le novità recate dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 199/2025 (nel prosieguo anche “Legge di Bilancio 2026”) nella disciplina del reddito d’impresa.
Analisi delle modifiche normative
Nella previgente disciplina del TUIR, le valutazioni dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie avevano rilevanza fiscale per i contribuenti che adottano gli IAS/IFRS sulla base del combinato disposto degli artt. 94, comma 4-bis, 101, comma 2-bis e 110, comma 1-bis, lett. a), che prevedeva la presa diretta dal bilancio.
In particolare, la lett. a) da ultimo citata disponeva che per tali soggetti “i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;”, derogando alla disciplina che prevede, invece, per i soggetti OIC, la rilevanza delle minusvalenze nel limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto dei titoli e un valore soglia, fissato dall’art. 101, comma 2, del TUIR nella media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre.
Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis del TUIR, nell’ambito dei principi contabili IAS/IFRS si considerano immobilizzati tutti i titoli diversi da quelli detenuti per la negoziazione (held for trading). Dunque una definizione in negativo rispetto al comparto del trading, costituito, sulla base del rinvio dell’art. 2 del DM 10 gennaio 2018 all’Appendice A del IFRS 9, da attività o passività finanziarie acquistate o sostenute principalmente al fine di essere vendute o riacquistate a breve, che al momento della rilevazione iniziale sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l’esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un utile nel breve periodo.
L’assetto normativo descritto è stato modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 199/2025, il quale in ordine alla disciplina fiscale della valutazione dei titoli immobilizzati da parte dei soggetti IAS adopter ha eliminato nel testo dell’art. 101, comma 2-bis, del TUIR il riferimento alle obbligazioni [lett. e), primo comma, dell’art. 85 del TUIR] e soppresso la lett. a) del comma 1-bis dell’art. 110, che prevedeva il riconoscimento fiscale delle rilevazioni di bilancio.
Ne consegue che dal 1° gennaio 2026 le svalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati negoziati in mercati regolamentati sono disciplinate, sia per i soggetti OIC che per i soggetti IAS, dall’art. 101, comma 2, del TUIR, il quale prevede che le “minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre”.
L’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2026 ha inoltre integrato il comma 2 dell’art. 101 del TUIR, precisando che “Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico”.
L’allineamento tra soggetti OIC e IAS perseguito dal nuovo assetto normativo dovrebbe implicare che anche per i soggetti IAS adopter le rivalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati assumano rilevanza fiscale nei limiti in cui rappresentino il riassorbimento di svalutazioni dedotte, come già in precedenza per i soggetti OIC; tuttavia questa conclusione, tutt’altro che scontata, è auspicabile sia confermata da fonti ufficiali.
In ordine ai titoli obbligazionari immobilizzati che invece non sono “quotati”, le svalutazioni operate rilevano fiscalmente ai sensi dell’art. 94, comma 4, del TUIR, per effetto del rinvio operato dall’art. 101, comma 2, dello stesso Testo Unico.
A questo proposito, l’art. 1, comma 130, della Legge n. 199/2025, modifica anche il regime fiscale dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante detenuti dai soggetti OIC adopter, disciplinato dal citato comma 4 dell’art. 94, fornendo nuovi riferimenti per la determinazione del valore minimo rilevante ai fini della deducibilità della svalutazione, nella nuova formulazione della norma ora determinato:
“a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell’ultimo semestre”.
Nel confronto con la precedente disciplina, nella lett. a) la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre sostituisce il riferimento dei prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio, ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, mentre nella lett. b), l’andamento complessivo del MOT nell’ultimo semestre sostituisce il parametro del valore normale, di cui all’art. 9, comma 4, lett. c) del TUIR.
In sintesi l’assetto determinato dalle modifiche recate dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 199/2026:
- Per i titoli obbligazionari immobilizzati “quotati”, le svalutazioni operate dai soggetti OIC adopter e IAS adopter rilevano fiscalmente entro la soglia della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
- Per i titoli obbligazionari immobilizzati “non quotati”, le svalutazioni operate dai soggetti OIC adopter e IAS adopter rilevano fiscalmente entro la soglia dell’andamento complessivo del MOT nell’ultimo semestre;
- Per i titoli obbligazionari non immobilizzati “quotati” le svalutazioni operate dai soggetti OIC adopter rilevano fiscalmente entro il limite della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
- Per i titoli obbligazionari non immobilizzati “non quotati”, le svalutazioni operate dai soggetti OIC adopter rilevano fiscalmente nel limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del MOT nell’ultimo semestre.
Resta invariata, ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del TUIR, la piena rilevanza fiscale delle valutazioni dei titoli obbligazionari non immobilizzati effettuate dai soggetti IAS adopter.
Riflessioni conclusive
L’intento del legislatore di equiparare la disciplina fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati, indipendentemente dai principi contabili adottati, non stimola particolari riflessioni, se non evidenziare una parziale retromarcia rispetto alla volontà, espressa in passato con finalità semplificatoria, di favorire il riconoscimento fiscale delle rilevazioni di bilancio effettuate dai soggetti IAS adopter.
Qualche perplessità, invece, sorge rispetto ai nuovi parametri adottati per definire la soglia di rilevanza fiscale delle valutazioni afferenti ai titoli obbligazionari del circolante per i soggetti OIC adopter, in particolare con riferimento all’introduzione della variazione complessiva del MOT dell’ultimo semestre per i titoli “non quotati”.
Questo parametro, infatti, non intercetta le oscillazioni che si verificano nel primo semestre e che, pertanto, restano definitivamente escluse dal computo della soglia di rilevanza fiscale delle valutazioni di fine esercizio.
La criticità è evidente nel caso in cui la svalutazione del titolo coincida con l’andamento del MOT nel primo semestre, restando confermata nell’ultimo semestre nel contesto di un mercato che nello stesso periodo non presenta oscillazioni: ai sensi del nuovo art. 94, comma 4, lett. b), del TUIR, la svalutazione risulterebbe interamente tassata, in quanto la variazione nulla del MOT dell’ultimo semestre non offre alcun supporto alla deduzione.
Ancora, non è remoto il caso di un titolo da svalutare in controtendenza rispetto all’andamento del MOT dell’ultimo semestre, che invece risulta in rialzo, ad esempio perché si tratta di un titolo estero che non ha alcun collegamento con l’andamento del mercato italiano: anche in questo caso non spetterebbe alcuna deduzione.
A ciò si aggiunga che l’andamento del MOT non è rappresentativo delle oscillazioni di valore di titoli come le azioni e le quote degli OICR.
Certamente le modifiche apportate al TUIR dall’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2026 propongono questioni applicative che potranno e dovranno definirsi nel futuro prossimo; rispetto all’obiettivo della semplificazione lascia un po’ delusi il doppio binario che viene a determinarsi per i soggetti OIC con riferimento alle obbligazioni del circolante, atteso che la deduzione delle svalutazioni è supportata da parametri diversi da quelli che determinano le rilevazioni di bilancio, da definire subendo un aggravio dei costi amministrativi.