L’Unione Europea conferma l’abolizione della franchigia doganale per le piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro

iva & dogane

Se ne parlava già dallo scorso anno, ma adesso è certo che dal 1° luglio 2026 le spedizioni di valore non superiore a 150 euro saranno tassate in dogana.

Con il Regolamento (UE) 2026/382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 18 febbraio 2026, è stato eliminato integralmente il meccanismo di threshold-based relief contenuto nel Regolamento (CE) n. 1186/2009, che consentiva l’esenzione dai dazi doganali per le importazioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

La misura interviene modificando il Regolamento (CE) n. 1186/2009 e sopprimendo la franchigia doganale basata su soglia, ritenuta non più giustificata in un contesto ormai pienamente digitalizzato e caratterizzato dal significativo aumento, soprattutto nell’ambito dell’e-commerce, di pratiche di sottovalutazione e frazionamento artificiale delle spedizioni.

Il superamento della franchigia sarà graduale. Dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 si applicherà un regime transitorio che prevede, per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, un dazio forfettario pari a 3 euro per articolo in luogo dell’esenzione eliminata, qualora:

  • l’importazione sia esente da IVA in quanto dichiarata nell’ambito del regime IOSS; oppure
  • le merci siano contenute in spedizioni postali.


Per gli operatori non rientranti in tali condizioni continueranno invece ad applicarsi i dazi previsti dalla Tariffa doganale comune (Taric), variabili in base alla tipologia di bene importato.

Il Regolamento, infine, prevede due clausole di riesame:

  • entro il 1° ottobre 2026, la Commissione europea dovrà valutare se la nuova misura comporti deviazioni dei flussi commerciali;
  • entro il 1° dicembre 2027 la Commissione dovrà verificare lo stato di avanzamento dell’infrastruttura informatica doganale centralizzata (“EU Customs Data Hub”), la cui operatività è prevista per il 2028, con possibilità di proporre una proroga del regime transitorio in caso di ritardi.

Al termine del periodo transitorio saranno applicati i dazi ordinari previsti dalla tariffa doganale unionale sulla base della classificazione propria delle merci importate.

Da notare che la misura UE è destinata ad incidere anche sul destino del contributo di 2 euro introdotto in ambito nazionale per le spedizioni del medesimo limite di valore dalla Legge di bilancio 2026, che tanto sta ancora facendo discutere per i profili di incompatibilità con la normativa unionale da molti rilevati. Al riguardo, infatti, si prospetta una temporanea sospensione dell’applicazione del contributo con l’ipotesi di definitiva soppressione il 1° luglio 2026, in concomitanza con l’entrata in vigore del dazio europeo.  





A cura del Team Iva&Dogane

 

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