La legge di Bilancio 2026 (commi 427-437) introduce un nuovo regime di maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinato a sostituire il sistema dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. La misura si traduce in un incremento extracontabile del costo di acquisizione rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, con effetti limitati al piano fiscale e senza modificare il valore civilistico del bene iscritto in bilancio.
Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono esclusi i soggetti in stato di liquidazione, quelli sottoposti a procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001. La fruizione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva.
La maggiorazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e riguarda, in primo luogo, beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi negli allegati IV e V alla legge di Bilancio, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono altresì agevolabili i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo; con riferimento all’energia solare, l’agevolazione è circoscritta agli impianti dotati di moduli fotovoltaici ad alta efficienza, conformemente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. È inoltre richiesto che i beni siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (salvo eventuali modifiche normative).
La misura della maggiorazione è determinata secondo un sistema progressivo per scaglioni di investimento:
investimento:
Scaglione di investimento | Maggiorazione |
Fino a € 2,5 mln | 180% |
Oltre € 2,5 mln – fino a € 10 mln | 100% |
Oltre € 10 mln – fino a € 20 mln | 50% |
L’incremento così determinato rileva esclusivamente ai fini fiscali, aumentando la base di calcolo delle quote di ammortamento deducibili o dei canoni di leasing deducibili.
L’accesso al beneficio è subordinato alla trasmissione telematica di apposite comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma informatica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo modalità operative che saranno definite da un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi investimenti, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo complessivamente sostenuto e che le diverse misure non insistano sulle medesime quote di investimento. Restano, in ogni caso, esclusi dall’ambito applicativo gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per beni materiali 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2025.
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Riccardo è Senior Counsel del Dipartimento Corporate Tax. Si occupa di consulenze fiscali, contabili, societarie e straordinarie.
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Alessio è Associate del Dipartimento Corporate Tax. Si occupa di aspetti fiscali, contabili, societari e operazioni straordinarie.
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