Negli ultimi mesi, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi su alcuni temi chiave della disciplina IVA, offrendo chiarimenti interpretativi di particolare rilievo per imprese e operatori del settore. Le più recenti decisioni hanno riguardato, in particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta e i relativi limiti, la nozione di buono ai fini IVA, nonché alcuni aspetti della disciplina degli scambi intracomunitari. Di seguito si riepilogano le pronunce di maggiore interesse.
CGUE 19 marzo 2026, C-513/24 – pro-rata di detrazione dell’iva per spese generali
La CGUE, nella causa C-513/24, si è pronunciata in tema di pro rata di detrazione dell’IVA applicato a spese sostenute in forza di obblighi normativi, escludendo che tali spese possano essere automaticamente qualificate come spese generali detraibili secondo tale metodo. In particolare, la Corte ha chiarito che l’obbligatorietà dell’acquisto, richiesta dalla normativa nazionale per esercitare una specifica attività, non è di per sé sufficiente a integrare, ai fini dell’esercizio della detrazione, un nesso “diretto e immediato” tra tale acquisto e il complesso dell’attività del soggetto passivo. Dunque, la detrazione secondo il metodo del pro rata è ammessa solamente in presenza di un utilizzo effettivo dei beni o servizi acquistati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti. Di contro, gli acquisti eventualmente utilizzati unicamente per operazioni imponibili o esenti danno luogo, rispettivamente, alla detraibilità integrale e all’indetraibilità dell’imposta. Nell’ipotesi in cui non ricorra tale nesso “diretto e immediato” con una o più operazioni a valle, i giudici hanno pertanto precisato che occorre verificarne specificamente l’esistenza con il complesso dell’attività svolta.
CGUE 5 marzo 2026, C-436/24 – programmi di fidelizzazione della clientela e nozione di buono
Nella pronuncia in esame, i giudici unionali hanno chiarito le condizioni alle quali i punti assegnati nell’ambito di programmi di fidelizzazione della clientela possono qualificarsi come “buoni” ai fini IVA, escludendo l’applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 30-bis, 30-ter e 73-bis della Direttiva 2006/112/CE. La Corte ha innanzitutto richiamato la definizione di “buono” contenuta nell’art. 30-bis della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui uno strumento può qualificarsi come tale solo al ricorrere di due condizioni: i) deve contenere l’obbligo di essere accettato come corrispettivo, parziale o totale, di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; ii) deve indicare i beni o i servizi cedibili, ovvero i potenziali cedenti.
Sulla base di tale definizione, i giudici hanno chiarito che il discrimine tra un buono e un semplice strumento di sconto risiede nell’esistenza di un obbligo autonomo in capo al fornitore di accettare il primo come corrispettivo. In particolare:
- il voucher, per sua natura, obbliga chi lo riceve ad accettarlo come pagamento;
- lo sconto, invece, non genera alcun obbligo autonomo di cessione, ma si limita a una riduzione del prezzo.
Ne discende che, in assenza di un obbligo per il fornitore di accettare i punti come corrispettivo, questi ultimi non possono essere qualificati come buoni ai fini IVA, bensì come un mero strumento di sconto. Di conseguenza, la rilevanza fiscale non si produce al momento della loro assegnazione, che non integra alcuna operazione imponibile, ma esclusivamente al momento del loro effettivo utilizzo, quando, in occasione di un successivo acquisto, i punti consentono al cliente di ottenere una riduzione del prezzo o un bene aggiuntivo, incidendo così concretamente sulla base imponibile.
Tribunale UE 25 febbraio 2026, T-638/24 – effetti dell’erroneo addebito dell’iva nelle triangolazioni comunitarie
Nella pronuncia in esame, il Tribunale ha chiarito il coordinamento tra le regole in materia di territorialità degli acquisti intracomunitari e il meccanismo dell’IVA erroneamente indicata in fattura. A tal fine, è stato richiamato anzitutto il quadro normativo di riferimento delineato dalla Direttiva 2006/112/CE:
- l’articolo 41 prevede che un acquisto intracomunitario possa essere tassato nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, qualora l’acquirente non dimostri che l’operazione è già stata assoggettata a imposta nello Stato membro di destinazione;
- l’articolo 203, invece, stabilisce che l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura, anche laddove non dovuta.
I giudici hanno quindi chiarito che le due disposizioni operano su piani distinti e possono applicarsi cumulativamente. L’operazione resta intracomunitaria e non imponibile a monte, ma, in assenza della prova che l’imposta sia stata assolta nello Stato di destinazione, l’acquisto può essere tassato nello Stato membro di partenza dei beni. Parallelamente, l’IVA erroneamente indicata in fattura dal cedente rimane dovuta ai sensi dell’art. 203, salva la possibilità di rimborso, senza che ciò equivalga ad assoggettare la cessione intracomunitaria all’imposta.
CGUE 12 marzo 2026, C-521/24 – detrazione iva per acquisti intracomunitari
Nella pronuncia in esame, la CGUE ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a un acquisto intracomunitario deve essere riconosciuto anche qualora la fattura sia ricevuta in anni successivi rispetto all’effettuazione dell’operazione, purché il cessionario eserciti tale diritto in buona fede ed entro il termine di prescrizione.
La Corte ha innanzitutto ricordato che, nell’ambito degli acquisti intracomunitari, operando il regime di inversione contabile, il cessionario è debitore dell’IVA, che tuttavia può, in linea di principio, essere detratta. A tal fine, occorre che siano soddisfatti tanto i requisiti sostanziali, vale a dire che l’acquisto sia effettuato da un soggetto passivo, debitore dell’imposta, che impieghi i beni ai fini di operazioni soggette a IVA, quanto i requisiti formali, tra cui il possesso della fattura ai sensi dell’art. 178 della Direttiva 2006/112/CE.
I giudici hanno quindi chiarito che, in forza del principio di neutralità, la detrazione deve essere riconosciuta qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti, anche in presenza di irregolarità formali, salvo che queste ultime impediscano di fornire la prova certa del rispetto dei primi. Su tale base, l’Amministrazione tributaria, una volta in possesso delle informazioni necessarie a dimostrare la debenza dell’imposta, non può imporre condizioni supplementari tali da vanificare l’esercizio del diritto alla detrazione.
Infine, la Corte ha precisato che i termini di decadenza previsti dagli ordinamenti nazionali, pur legittimi a tutela della certezza del diritto, non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione. Analogamente, le misure che gli Stati membri possono introdurre per assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni non possono essere utilizzate in modo da mettere sistematicamente in discussione tale diritto.
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A cura di
Cristina Seregni
Lorenzo Calvo
Matteo Manna