Con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. “Legge Capitali”), è stata conferita delega al Governo per la riforma organica della disciplina degli intermediari finanziari di cui al Testo Unico della Finanza (il “TUF”).
Tale intervento di adeguamento del TUF comporta a cascata la necessità di un significativo aggiornamento del “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” (il “Regolamento”) da effettuarsi da parte della Banca d’Italia al fine di aggiornare il Regolamento a seguito delle novità apportate dalla Legge Capitali. Banca d’Italia ha anticipato che coglierà l’occasione anche per assicurare il raccordo della disciplina legislativa e regolamentare vigente con gli ultimi sviluppi del quadro normativo europeo, così da migliorarne la fruibilità.
Un tale intervento costituirà altresì la base dell’attività di adeguamento alla Direttiva 2024/927 (cd. Direttiva AIFM2) che la stessa Banca d’Italia dovrà porre in essere entro il 16 aprile 2026. In tale sede sono attese significative novità per i FIA di direct lending in quanto dovrà essere recepito sia il divieto di originate-to-distribute sia l’obbligo di retention pari al 5% del valore nozionale di ciascun prestito erogato dal FIA.
Tra le novità più rilevanti che la Banca d’Italia ha preannunciato intende apportare a breve al Regolamento si segnala anzitutto il venir meno della necessità di autorizzazione per le SICAV e SICAF eterogestite riservate a investitori professionali. In questo modo sarà possibile evitare i tempi e i costi connessi alla procedura autorizzativa, parificando la disciplina delle SICAV/SICAF eterogestite riservate a quella dei FIA riservati contrattuali, che possono essere istituiti mediante una semplice delibera del CdA del gestore.
Si prevede che tale novità possa avere un significativo impatto soprattutto nel settore del real estate.
Un ulteriore intervento atteso a breve riguarda il pieno recepimento della normativa europea sui fondi ELTIF, una particolare categoria di FIA che può sia investire nell’equity sia erogare finanziamenti a favore di società europee non quotate e che può a determinate condizioni raccogliere capitale anche dalla clientela retail.
Si prevede che ciò possa essere di particolare interesse per il settore del direct lending e più in generale dei FIA di credito: i fondi ELTIF beneficiano infatti di una regolamentazione unica in tutto il territorio dell’Unione Europea e sono pertanto autorizzati ex ante a finanziare imprese localizzate in tutta Europa senza alcuna necessità di perfezionare con esito positivo una specifica procedura autorizzativa o di nulla osta per ciascuno degli Stati UE in cui si intende operare.
Banca d’Italia ha infine anticipato che intende chiarire alcune previsioni applicabili ai fondi EuVECA, specializzati in investimenti nel settore del venture capital. In primo luogo, sarà esplicitato che i fondi EuVECA possono essere istituiti anche dai gestori diversi da quelli sotto soglia. Sarà poi chiarito che i fondi EuVECA possono essere considerati FIA riservati solo laddove la sottoscrizione o l’acquisto delle relative quote sia riservato alle specifiche categorie di investitori previste dall’art. 14 del DM 30/2015 e nei casi ivi previsti. Laddove invece le quote di un fondo EuVECA possano essere sottoscritte/acquistate anche da tipologie di investitori diverse (ex. un investitore non professionale che investa almeno €100.000) il FIA sarà considerato come non riservato e il relativo regolamento di gestione sarà pertanto soggetto alla preventiva approvazione della Banca d’Italia.
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Partner – Responsabile del dipartimento Banking & Financial Regulatory. Si occupa di diritto bancario, finanziario e commerciale, con particolare attenzione al diritto societario, contrattuale e concorsuale.
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Mirko è Senior Counsel del Dipartimento di Banking & Financial Regulatory. Si occupa principalmente di fondi di investimento, questioni normative, commerciali e di mercati finanziari.
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