Con la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025, sono state definite le modalità operative per rendere effettivo il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (Registratori Telematici) nonché le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.
Questa novità entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.
L’obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, L. 207/2024), riguarda i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72 – già tenuti alla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri – i quali dovranno ora assicurare che lo strumento (hardware o software) utilizzato per accettare i pagamenti elettronici sia collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.
Il collegamento è effettuato direttamente dal soggetto obbligato, anche tramite un soggetto delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, registrando nell’area riservata:
- il dato univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato e
- l’indirizzo dell’unità locale presso la quale gli strumenti di pagamento sono utilizzati.
Pertanto, non sarà necessario alcun collegamento fisico tra lo strumento che accetta i pagamenti elettronici e quello che registra, memorizza e trasmette telematicamente i dati dei corrispettivi.
Il collegamento dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” a decorrere dalla data che sarà resa nota con apposito avviso nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il collegamento dovrà essere effettuato:
- entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del sopra citato servizio web, per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali nel mese di gennaio 2026 è già in vigore un Contratto di Convenzionamento;
- dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di Convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, il collegamento è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi.
Il mancato collegamento tra i due strumenti è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 (art. 11, comma 5, del d.lgs. 471/1997).
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Cristina è Partner e Responsabile del dipartimento di IVA e Dogane. Svolge attività di consulenza principalmente nel campo delle operazioni internazionali.
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Paolo è Senior Counsel del dipartimento VAT & Customs. Si occupa di pianificazione fiscale, pareri e ruling, rimborsi IVA, voluntary disclosure, registrazioni IVA per società estere e compliance quotidiana.
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