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Quali novità nel sistema delle garanzie per il settore doganale?

La prestazione della garanzia è un adempimento tipico del settore tributario demandato alla competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quindi non solo riferito alle attività doganali in senso stretto legate alla movimentazione extracomunitaria dei beni, bensì riconducibile anche alla disciplina delle accise.

In generale, l’obbligo di prestare una garanzia a tutela degli interessi erariali per i tributi gestiti dall’autorità doganale sussiste nei casi in cui il presupposto di esigibilità è realizzato, ma differito, ovvero, quando è solo potenziale, cioè non si è ancora verificato ma potrebbe verificarsi in futuro, nell’ammontare già definito o in misura maggiore, anche a seguito di irregolarità. 

In altri termini, la garanzia tutela l’amministrazione doganale di fronte al rischio di mancata riscossione non solo del tributo già liquidato, ma anche nei casi in cui il presupposto per l’esigibilità non si sia ancora verificato, ma potrebbe verificarsi successivamente anche a seguito di un evento qualificabile come violazione commessa dall’operatore. In quest’ultimo caso, si parla di obbligazione potenziale.

I casi tipici per i quali, in via ordinaria, sussiste l’obbligo di prestare una garanzia sono riconducibili all’acquisizione di un conto di debito per il pagamento differito dei diritti doganali (dazio e IVA) dovuti per le operazioni di importazione o all’introduzione di merci vincolate ad uno dei regimi doganali speciali (deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito esterno) in virtù dei quali la tassazione resta sospesa.

L’obbligo di prestare una garanzia sussiste anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle accise.

La finalità non è diversa da quanto visto per le operazioni doganali. Difatti la garanzia intende coprire il rischio del mancato pagamento delle accise alle scadenze previste oppure derivante dall’esigibilità sorta a seguito di ammanchi o irregolarità nell’immissione in consumo dei prodotti detenuti in regime sospensivo.

In entrambi i comparti impositivi, le norme di riferimento assegnano all’amministrazione doganale la facoltà di riconoscere esoneri dal prestare la garanzia, parziali o totali, ai soggetti che presentino dei requisiti di affidabilità e solidità finanziaria.

Per la parte afferente ai dazi doganali, in quanto risorse proprie del bilancio dell’Unione Europea, la concessione dell’esonero è disciplinata dalla regolamentazione doganale Unionale.

Per la fiscalità definita “interna”, cioè IVA e accise, la normativa di riferimento è invece quella nazionale.

Riguardo agli esoneri da garanzia per l’IVA all’importazione, la disciplina contenuta nel D. Lgs. n.141/2024 ha sostituito quella del previgente Testo Unico delle Leggi Doganali istituito con il DPR n.43/973. Il nuovo regime, tuttavia, non è ancora applicabile mancando le disposizioni attuative, demandate ad un provvedimento di competenza del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di prossima emanazione.

Novità sul tema sono previste anche per il comparto accise.

Al riguardo, lo schema di decreto legislativo di riforma del Testo Unico delle Accise introduce la figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) quale unico beneficiario di un provvedimento di esonero dal prestare garanzia.

Sebbene lo schema di Dlgs contenga disposizioni che già forniscono indicazione sulle condizioni ed i criteri che dovranno essere rispettati per acquisire il riconoscimento SOAC, e quindi per l’accesso all’esonero, la pratica attuazione resta anche qui subordinata ad un decreto da emanarsi a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze una volta entrato in vigore il Decreto legislativo.

Non resta che attendere.

  • Antonio Sgroi_ Partner IVA & Dogane

    Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane, dove coordina le attività di consulenza su questioni doganali e sulla tassazione indiretta di prodotti energetici e alcolici (accise).

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