Regime“neo-residenti” e cumulo con il regime agevolativo per i soggetti impatriati dal 1° gennaio 2024

CROSS BORDER TAX

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25-26) è stato modificato il regime opzionale dei c.d. “neo-residenti” di cui all’art. 24-bis TUIR, introdotto nel 2017, che consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di versare un’imposta sostitutiva fissa sui redditi prodotti all’estero in luogo dell’IRPEF ordinariamente applicabile con aliquote progressive. In particolare:

  1. l’imposta sostitutiva annuale dovuta dal soggetto che esercita l’opzione è passata da euro 200.000 a euro 300.000;
  2. l’importo annuale dovuto per ciascun familiare – in caso di estensione del regime agevolativo – è passato da euro 25.000 a euro 50.000.


Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che si trasferiscono in Italia a partire dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, nel mese di dicembre 2025, attraverso una risposta a interpello non pubblicata, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare cumulativamente il regime opzionale dei “neo-residenti” di cui all’art. 24-bis TUIR con il regime degli impatriati di cui all’art. 5, D.lgs. 209/2023. Regime, quest’ultimo, che prevede una detassazione del 50% dei redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, fino all’ammontare di euro 600.000 e che si applica nei confronti dei soggetti trasferiti in Italia a partire dal 1° gennaio 2024.

Per coloro che, invece, si sono trasferiti in Italia fino al 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi il previgente regime degli impatriati che, per espressa previsione normativa, rimane non cumulabile con il regime opzionale dei “neo-residenti” di cui all’art. 24-bis TUIR.

 

 

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A cura del Team Cross-Border Tax



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