RTI: estesa la fatturazione differita alle operazioni fatturate dalla mandataria

Insight Diritto Amministrativo

Nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, il raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) consente a più operatori economici di partecipare congiuntamente alle procedure pubbliche, mantenendo la propria autonomia giuridica, fiscale ed economica.

Ciascuna impresa del RTI è tenuta a fatturare direttamente e autonomamente alla stazione appaltante la quota di prestazioni di propria competenza secondo la regola generale indicata dall’Agenzia delle Entrate (“AdE”) con il principio di diritto n. 17/E/2018.

Alla luce di quanto sopra, l’amministrazione finanziaria aveva contestato la prassi di fatturare le quote di prestazioni dalle mandanti alla mandataria e la successiva rifatturazione dell’intera prestazione alla stazione appaltante da parte di quest’ultima. Tuttavia, l’AdE aveva riconosciuto la possibilità per la mandataria di emettere singole fatture in nome e per conto di ciascuna impresa del raggruppamento, ai sensi dell’art. 21, co. 1 e 2, lett. n), del DPR 633/1972 (risposte a interpello AdE n. 47/E/2024 e 259/E/2024).

In tale quadro si inserisce la modifica introdotta dall’art. 8, co. 3-bis, del DL n. 19/2026, convertito dalla L. n. 50/2026, che ha riformulato l’art. 21, co. 4, lett. a), del DPR 633/1972, riconoscendo all’impresa mandataria di un RTI la facoltà di avvalersi della fatturazione differita unitaria (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo la disciplina IVA) per le prestazioni delle singole mandanti del RTI in nome e per conto di quest’ultime.  

Anche in questa ipotesi, l’onere e gli effetti dell’emissione rimangono in capo alle singole mandanti, che vi provvedono avvalendosi della mandataria, la quale, come da prassi, è tenuta a:

  • annotare sul documento che lo stesso è stato emesso in nome e per conto delle mandanti;
  • attribuire alla fattura una distinta numerazione rispetto a quella utilizzata per le fatture ordinariamente emesse;
  • inviare un esemplare della fattura alle mandanti.


La portata innovativa della modifica si coglie sul piano dell’unicità del documento, atteso che, secondo i dossier parlamentari di conversione, la disposizione ammetterebbe una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte, al fine di semplificare gli adempimenti documentali e fiscali per gli operatori economici raggruppati in RTI.

Al di fuori di tale possibilità, resta fermo che gli ulteriori adempimenti in materia IVA devono essere assolti autonomamente da ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo. 

Restano tuttavia da chiarire alcuni profili applicativi della novità:

  • sul piano interpretativo, la disposizione potrebbe essere letta sia come introduzione di una “fatturazione di gruppo” da parte della mandataria, sia come mera estensione del regime di fatturazione differita nell’ambito della fatturazione in nome e per conto già prevista dall’art. 21, comma 2, lett. n);
  • sul piano tecnico, le funzionalità della fatturazione elettronica dovranno essere adattate per consentire l’emissione di un unico documento da parte della mandataria per conto di più imprese del RTI, assicurando la corretta imputazione delle operazioni e del volume d’affari a ciascuna di esse, capogruppo inclusa;
  • permangono infine dubbi su come potrà essere attribuita a ciascuna impresa la quota di pertinenza delle prestazioni fatturate, ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA imputabili a ciascun prestatore.


Si consiglia di dialogare con la stazione appaltante al fine di rendere nota l’adozione del regime di fatturazione delegata differita in commento, affinché l’accentramento documentale sulla mandataria non pregiudichi la riconducibilità delle prestazioni alle singole imprese esecutrici, tanto ai fini della corretta gestione del contratto in esecuzione quanto ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.


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A cura del Team IVA & Dogane e del Team Diritto Amministrativo

 

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