Servizi infragruppo: la proposta OCSE di revisione del Capitolo VII delle Linee Guida Transfer Pricing

L’OCSE, con la pubblicazione del documento di consultazione del 1° giugno 2026, ha avviato un importate processo di revisione del Capitolo VII delle Transfer Pricing Guidelines, relativo ad una delle aree più rilevanti nella fiscalità dei gruppi multinazionali: l’addebito di servizi tra società appartenenti allo stesso gruppo.

La proposta non modifica l’impostazione di fondo delle Linee Guida, ma mira a rendere più ordinata e chiara l’analisi dei servizi infragruppo. In particolare, l’OCSE intende rafforzare il collegamento tra il Capitolo VII e i principi generali già contenuti negli altri capitoli delle Linee Guida, soprattutto in materia di corretta individuazione della transazione, analisi funzionale e determinazione del prezzo di libera concorrenza.

I servizi infragruppo nella prassi

Nei gruppi multinazionali è frequente che alcune funzioni siano accentrate presso una o più società del gruppo, come ad esempio i servizi amministrativi, legali, finanziari, IT, HR, marketing o di management support.

Quando tali attività sono svolte a beneficio di altre società del gruppo, occorre verificare se possano essere qualificate come servizi infragruppo e, quindi, se il relativo costo possa essere addebitato alle società beneficiarie.

La questione assume rilevanza dal momento che, in sede di verifica, le Amministrazioni finanziarie non si limitano ad analizzare gli aspetti formali dell’operazione ma tendono a focalizzarsi sull’effettività della prestazione del servizio, sul beneficio concretamente ricevuto dalla società beneficiaria e sulla quantificazione del corrispettivo, che deve comunque essere coerente con il principio di libera concorrenza.

Il benefit test: la sostanza prevale sulla forma

Uno degli aspetti principali della proposta di modifica riguarda il benefit test, volto a verificare che la società beneficiaria del servizio abbia ricevuto un vantaggio economico o commerciale effettivo. Tale verifica richiede di accertare se, in circostanze comparabili, un’impresa indipendente avrebbe ragionevolmente sostenuto un costo per ricevere il medesimo servizio ovvero lo avrebbe svolto internamente.

In assenza di un beneficio specifico per la società destinataria, il relativo costo non dovrebbe essere oggetto di addebito infragruppo.

In questa prospettiva, restano escluse le attività svolte nell’interesse esclusivo della capogruppo, le duplicazioni di costi e i vantaggi meramente incidentali.

La corretta individuazione del servizio

La proposta OCSE valorizza la necessità di individuare con precisione la natura dei servizi infragruppo resi, evitando descrizioni generiche. L’ analisi deve consentire di identificare le attività concretamente svolte, i soggetti che le hanno prestate, le società beneficiarie e l’utilità economica o commerciale conseguita. Tale impostazione è coerente con il principio di accurate delineation della transazione, secondo cui la qualificazione formale dell’operazione deve essere verificata alla luce della sostanza economica e del comportamento effettivo delle parti. Una volta accertata l’effettiva prestazione del servizio e il beneficio per la società destinataria, occorre determinare un corrispettivo conforme al principio di libera concorrenza.

Il documento conferma che, a seconda dei casi, l’addebito possa avvenire in modo diretto quando i costi sono attribuibili analiticamente ai singoli beneficiari, oppure attraverso un sistema di addebito indiretto, basato sulla ripartizione di costi comuni tramite chiavi di allocazione che riflettano il livello di beneficio atteso da ciascun destinatario.

Resta confermata, nella sostanza, anche la disciplina dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto, per i quali le Linee Guida OCSE prevedono un approccio semplificato e l’applicazione di un mark-up standard del 5%.

La proposta rafforza, dunque, l’esigenza di predisporre evidenze concrete a supporto dei servizi infragruppo, commisurate alle circostanze del caso concreto e proporzionate alla natura e alla rilevanza economica dei servizi prestati.

Considerazioni conclusive

La proposta di revisione del Capitolo VII non rivoluziona la disciplina dei servizi infragruppo, ma si inserisce in una logica di chiarimento delle disposizioni esistenti.

Per i gruppi multinazionali, l’aggiornamento rappresenta un’occasione per rivedere le proprie policy di service fee, verificando in particolare la corretta descrizione dei servizi, l’effettività del beneficio ricevuto, la ragionevolezza delle chiavi di allocazione e la solidità della documentazione disponibile per dimostrare la correttezza del proprio operato.

In attesa della versione definitiva, la direzione appare già definita: relativamente ai servizi infragruppo, la compliance transfer pricing richiede un approccio sempre più sostanziale, documentato e coerente con la realtà economica delle operazioni.

 

 

A cura del Team Transfer Pricing, International Ruling

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