In materia di IRAP, quello che viene chiamato “derivazione di bilancio” o “presa diretta dal bilancio” è un principio noto e ormai collaudato, in quanto risalente alla Finanziaria per il 2008 (l. 244/2007, art. 1 commi 50-51). La sua finalità è fissata direttamente dalla legge: “semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e … separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito”. Come? Eliminando l’obbligo di apportare ai componenti positivi e negativi rilevanti ai fini IRAP quelle variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini IRES. Proviamo a tradurre: se un costo è iscritto in bilancio secondo i principi contabili, esso assume automaticamente rilevanza (salvo limitate eccezioni) nel conteggio della base imponibile IRAP.
La semplificazione è stata, dunque, perseguita riducendo gli adempimenti a carico delle imprese per passare dalle imputazioni a conto economico al valore della produzione netta.
Eppure, le rassegne giurisprudenziali mostrano come il principio della “presa diretta dal bilancio” se è chiaro nella sua impostazione teorica, lo è meno nelle sue ricadute pratiche. Ne è esempio una recente pronuncia della Cassazione (n. 20405/2025), che merita di essere segnalata perché ha messo ordine attorno a due principi cardine della determinazione dell’imponibile delle imposte dirette: competenza ed inerenza.
Sulla competenza
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate recuperava due costi dedotti dalla società Alfa ai fini IRAP nel 2014, per asseriti errori sulla competenza.
Quanto al primo, trattasi di un onere derivante dalla rilevazione a consuntivo, nel 2014, del consumo effettivo di gas avvenuto nel 2013 e preventivato rispetto a detto anno. Dunque, anche a voler valorizzare il fatto che il maggior ammontare del costo era stato quantificato con certezza solo nel 2014, detta quantificazione era intervenuta prima della presentazione della dichiarazione annuale IRAP per il 2013. Pertanto, concludeva l’Agenzia, è il 2013 – e non il 2014 – il periodo d’imposta a cui imputare l’onere.
Quanto al secondo costo recuperato, Alfa stralciava un credito del 2014 con atto del 3 marzo 2015. Pertanto, avendo approvato il bilancio al 2014 il successivo 26 marzo, imputava al 2014 la sopravvenienza passiva derivante da detto atto, in ossequio alla regola posta dall’art. 2343 bis, c. 1, n. 4), c.c., che impone nella redazione del bilancio di tenere conto delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute dopo la sua chiusura. Di opposto avviso l’Agenzia: la sopravvenienza era di competenza del 2015, cioè del periodo in cui si era perfezionato l’atto.
La Cassazione ha respinto la tesi erariale, richiamando il “principio di derivazione dal bilancio”. Per i soggetti IRES, diversi da banche e imprese assicurative, “la base imponibile IRAP risulta dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione – esclusi alcuni – come risultanti dal conto economico civilistico”. Senza alcuna rettifica ad opera delle regole fiscali.
In altri termini, poiché la riforma del 2007 ha attuato “una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell’Ires e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile Irap”, quest’ultima coincide con le appostazioni di bilancio (salvo che per limitate voci). E le appostazioni di bilancio vanno controllate alla stregua dei principi civilistici e contabili nazionali, e non delle pertinenti norme fiscali.
Nel caso di specie, dunque, la fattura di conguaglio del gas è un costo del 2013, ancorché ricevuta nel 2014, perché il 2013 è l’anno in cui è avvenuto il consumo. Con la stessa logica, la sopravvenienza passiva collegata ad un componente del 2014 è onere del 2014, ancorché derivante da atto del 2015, perché è divenuta nota prima dell’approvazione del bilancio relativo al 2014, al quale pertanto va imputata in omaggio al principio della prudenza di matrice civilistica.
Sull’inerenza
Quanto all’inerenza la Cassazione richiama il proprio consolidato orientamento in tema di IRAP: “la regola della derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull’inerenza dei medesimi, ossia la verifica della corretta appostazione degli stessi in detto conto rispetto ai principi civilistici e contabili nazionali”.
Non è vero, quindi, quanto dedotto da Alfa, e cioè che “all’ufficio sarebbe preclusa una contestazione in termini di inerenza, prevista solo in tema di Ires”. Al contrario, l’Amministrazione può contestare al contribuente il difetto di inerenza di un costo anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Ma unicamente nella prospettiva del bilancio e secondo i principi contabili che lo informano.
La Suprema Corte lo afferma senza equivoci: “la verifica della sussistenza dell’inerenza dei componenti negativi che concorrono a formare il valore della produzione ai fini IRAP va effettuata facendo riferimento ai criteri civilistici e non a quelli fiscali”. E dello stesso avviso è, a dire il vero, anche l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni diramate con la circ. 39/E/2009: “il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell’IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili”.
Ritornando al caso di specie, la Corte ha annullato il recupero dell’Agenzia basato sul difetto di inerenza perché “nessuna contestazione – neppure nell’avviso di accertamento – risulta mossa sotto il profilo della corretta appostazione contabile, essendosi la CTR limitata a parlare di costi indeducibili per natura o, comunque, per carenza di inerenza”.
Insomma, se l’avviso d’accertamento non indica quali regole contabili sarebbero state violate con l’iscrizione del costo a bilancio, detto costo va ritenuto inerente e, come tale, merita di concorrere alla formazione del valore della produzione IRAP.