Con la sentenza n. 7163 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di transfer pricing confermando l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza italiana, secondo il quale spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, in modo puntuale e rigoroso, il discostamento dei prezzi infragruppo dal valore di libera concorrenza.
La pronuncia è intervenuta nell’ambito di una contestazione ex art. 110, comma 7, TUIR relativa ai prezzi pagati da una società italiana nell’ambito di operazioni di acquisto di apparecchiature medicali da una consociata estera.
L’Amministrazione finanziaria, in particolare, aveva fondato la propria rettifica su un’analisi di benchmark svolta in applicazione del metodo TNMM. La Corte, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha ritenuto non fondati gli aggiustamenti effettuati dall’Ufficio e ha, quindi, accolto la posizione del contribuente.
Onere della prova e ruolo dell’Amministrazione
La Corte ha ribadito che l’onere di dimostrare che i prezzi infragruppo si discostano dal valore di libera concorrenza grava sull’Amministrazione e che, dunque, in assenza di una prova adeguata la rettifica non può essere confermata.
Tale impostazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’accertamento in materia di transfer pricing non può fondarsi su presunzioni generiche o su analisi comparative non adeguatamente supportate, ma richiede una dimostrazione concreta e rigorosa dal presunto scostamento dai valori di libera concorrenza.
Le criticità dell’analisi di comparabilità
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione delle debolezze metodologiche dell’analisi condotta dall’Amministrazione, ritenuta non idonea a sostenere la rettifica.
In particolare, la Corte evidenzia criticità rilevanti sotto diversi profili: i. il periodo di riferimento utilizzato non risultava coerente con gli anni oggetto di verifica; ii. i criteri di selezione delle società comparabili non garantivano un adeguato livello di omogeneità funzionale; iii. il database impiegato (AIDA) si discostava da quelli comunemente utilizzati nella prassi (quali Amadeus e Orbis); infine, iv. la scelta del perimetro geografico limitato al mercato italiano non appariva coerente con il contesto economico dell’operazione, che avrebbe richiesto una prospettiva quantomeno europea.
La sentenza conferma quindi che la comparabilità assume un ruolo centrale nelle controversie di transfer pricing: un’analisi debole sotto il profilo metodologico compromette inevitabilmente la solidità dell’accertamento.
Calo di redditività e fattori economici
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la valutazione del calo di redditività registrato dalla società verificata. La Corte riconosce che tale riduzione può essere giustificata da fattori economici di contesto, tra cui la contrazione della spesa sanitaria nel periodo di riferimento.
Ne deriva un principio importante secondo cui una diminuzione dei margini non costituisce, di per sé, prova di una violazione del principio di libera concorrenza, dovendo l’analisi tener conto delle condizioni di mercato e delle specificità del settore.
Un orientamento consolidato
La pronuncia si pone in linea con i principi delle Linee Guida OCSE, ribadendo la necessità di un approccio sostanziale fondato sulla centralità dell’analisi funzionale e sulla qualità della selezione dei comparables, anche alla luce dell’andamento del settore economico di riferimento.
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A cura del Team Transfer Pricing, International Ruling