Ai fini del contrasto ai paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le principali fonti e standard internazionali a cui soggiacciono banche ed intermediari finanziari italiani (i “soggetti obbligati”), sono, principalmente:
- le 40 raccomandazioni GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) ovvero il FATF, (Financial Action Task Force) la numero 7 inter alia[1],volte a bloccare il riciclaggio di danaro, il finanziamento del terrorismo ed il flusso di risorse che permettono di finanziare lo sviluppo, l’acquisizione o la consegna di armi di distruzione di massa, attraverso l’adozione di misure standard internazionali uniformi negli stati membri [2],la cui efficacia e compliance da parte dei 205 paesi aderenti viene testata attraverso periodiche attività di assessment svolte dallo stesso GAFI.
Secondo la metodologia GAFI, ogni paese membro deve essere in grado di fronteggiare i 3 rischi (AML, CTF[3] e proliferazione di armi di distruzione di massa) sulla base delle proprie caratteristiche e nel contesto dei rischi a cui è maggiormente esposto.
- Regolamento UE 821/2021;
- Legge 220/2021, che introduce il divieto assoluto per gli intermediari finanziari, banche, assicurazioni, fondi pensione e fondazioni di investire o finanziare società, italiane o estere, coinvolte nella produzione, vendita o gestione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo;
- il d.lgs 22 giugno 2007 n. 109 relativo alle “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”, nonché
- il d.lgs 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e
- il Provvedimento (applicabile dal 1° gennaio 2024) recante “Indicatori di anomalia dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)”.
- il Dlgs. 211/2025, Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
In particolare e secondo le indicazioni derivanti dall’indicatore di anomalia UIF numero 34[4] il giudizio di anomalia con riferimento a un’operazione – e quindi l’obbligo di condurre approfondimenti che potrebbero far emergere interrogativi circa la probabile sussistenza di operazioni volte a finanziare i programmi di proliferazione – dovrebbe fondarsi su due fattori:
- soggettivo, ovvero il “profilo dei soggetti” (cliente, titolare effettivo, esecutore) e
- oggettivo, rappresentato dall’operatività.
I criteri utilizzati dall’indicatore 34, son simili alla previsione dell’articolo 35 del d.lgs 231/2007, dove è stabilito che il sospetto debba basarsi sull’esame di elementi oggettivi propri dell’operazione (ad esempio, il metodo di pagamento, l’importo, la modalità di svolgimento, la valuta, il luogo di ubicazione territoriale delle controparti), nonchè elementi soggettivi (es. capacità economica e attività svolta).
L’indicatore UIF è più forte e specifico, riferendosi al “fattore geografico” rappresentato dal richiamo a “collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati”.
In concreto, i soggetti obbligati dovrebbero poter, in ogni momento, redigere una lista contenente i paesi normativamente rated come risk significant, con riferimento ai programmi di proliferazione non autorizzati e poter creare così un sistema incrociato di controlli con gli elementi soggettivi del cliente, dell’UBO (il “titolare effettivo”) o dell’esecutore (attraverso, ad esempio, luogo di nascita, residenza o domicilio, rapporti di coniugio, parentela o affinità) e con quelli oggettivi (a titolo esemplificativo, partecipazioni rilevanti in società con sede nei paesi a rischio, effettuazione o ricezione di bonifici da/verso quei paesi, proprietà di immobili nei luoghi in questione, titolarità di rapporti di conto corrente accesi nei paesi in questione, eccetera) sempre con riferimento al cliente, al titolare effettivo o all’esecutore.
[1] Targeted financial sanctions related to proliferation * Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
[2]
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/FATF_Raccomandazioni_versione_italiana_Feb_2012.pdf
[3] Counter- Terrorism Financing.
[4] Indicatori di anomalia UIF per l’Italia applicabili dal 1 gennaio 2024-Provvedimento del direttore generale UIF
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Alessandra è Senior Counsel del dipartimento di Banking & Financial Regulatory, specializzata in compliance bancaria e dei fondi di investimento.
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