Con la sentenza del 10 settembre 2025 (causa T-288/24), il Tribunale dell’Unione europea ha fornito importanti chiarimenti in materia di marchi sonori e, pur applicando i consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale, ha annullato il diniego opposto dalla Commissione dei Ricorsi ed ha riconosciuto la registrabilità di un marchio sonoro destinato ai servizi di trasporto.
La decisione offre alcune utili indicazioni sul modo in cui deve essere valutata la capacità distintiva dei segni sonori, con particolare riguardo all’evoluzione degli usi del mercato e. soprattutto, alla percezione dei consumatori.
Anzitutto, viene ribadito che i criteri per valutare la capacità distintiva di un marchio sonoro sono gli stessi applicabili ai marchi convenzionali (denominativi o figurativi) e non può quindi pretendersi un livello di distintività più elevato solo perché il segno è costituito da una sequenza sonora.
Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi suono possa essere registrato come marchio. Il Tribunale evidenzia che il segno, pur breve (nel caso di specie si trattava di 4 note), deve possedere una sufficiente “pregnanza” percettiva, vale a dire caratteristiche tali da consentire al pubblico di riconoscerlo come indicatore dell’origine imprenditoriale e non come un semplice segnale funzionale o informativo.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il ruolo del contesto economico. Se è vero che il consumatore è normalmente più incline ad attribuire una funzione distintiva ai marchi verbali o figurativi, gli usi del mercato possono evolversi. In alcuni settori, come quello dei trasporti, il crescente impiego di jingle e identità sonore nelle stazioni, negli aeroporti e nei mezzi di comunicazione ha reso il pubblico maggiormente abituato ad associare determinati suoni a uno specifico operatore economico.
Da ciò discende che la valutazione della capacità distintiva non può essere condotta in astratto, ma deve tener conto delle concrete modalità con cui il segno è percepito nel settore di riferimento. Anche una melodia breve può quindi essere registrata come marchio, purché non sia imposta da esigenze tecniche o funzionali e sia idonea a essere ricordata e collegata all’origine commerciale dei prodotti o dei servizi.
La pronuncia conferma così una crescente apertura verso i marchi sonori e sottolinea l’importanza, per le imprese, di sviluppare strategie di branding che valorizzino anche l’identità acustica, purché il segno sia effettivamente percepito dal pubblico come marchio.
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View all postsCristina è Senior Counsel del dipartimento di Intellectual Property. Si occupa di proprietà intellettuale e diritto industriale.