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Vincolatività della Certificazione A1 e accertamenti INPS

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  1. Premessa

Lo svolgimento di attività lavorativa in fattispecie che presentano elementi di internazionalità produce implicazioni non solo in relazione alla disciplina statale applicabile al rapporto di lavoro ma anche alla relativa normativa previdenziale.

Il Reg. CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (detto anche “Regolamento di base”), sancisce un principio cardine: l’unicità della legislazione previdenziale applicabile. E ciò anche in situazioni specifiche, caratterizzate dalla pluralità degli Stati coinvolti nella fattispecie concreta.

Il Reg. CE n. 987/2009 (detto anche “Regolamento di applicazione”) definisce le modalità di applicazione del Regolamento di base.

L’unica legge previdenziale applicabile è oggetto di certificazione in un apposito documento denominato “Certificazione A1” (art. 19, comma 2, Reg. 987/2009).

  1. Certificazione A1 e relativa procedura di rilascio

La Certificazione A1 attesta la legislazione previdenziale applicabile al rapporto di lavoro (subordinato o autonomo), fino a quale data e a quali condizioni e, conseguentemente, il non assoggettamento alla legge previdenziale di altro Stato dell’UE (v. art. 19 Reg. 987/2009).

Detta certificazione è rilasciata al termine di una articolata procedura, attivata, a seconda dei casi, dal datore di lavoro presso l’istituzione dello Stato la cui legislazione è applicabile dal lavoratore presso l’istituzione del proprio Stato di residenza.

Tale procedura vede il coinvolgimento di tutti gli Stati interessati e può concludersi alternativamente con una sorta di silenzio-assenso delle istituzioni coinvolte rispetto alla legge previdenziale ritenuta applicabile o con un accordo che, in caso di divergenza di posizioni, può essere raggiunto anche mediante l’apposita commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all’art. 71 Reg. 883/2004.

  1. Certificazione A1 e sua vincolatività

Può accadere che, nell’ambito delle procedure di accertamento dell’INPS – nonostante emerga che i lavoratori, i cui rapporti di lavoro sono oggetto di accertamento, siano in possesso della Certificazione A1 attestante l’assoggettamento alla legge previdenziale di altro Stato membro – lo stesso Istituto intimi la regolarizzazione contributiva, mediante versamento dei contributi omessi e relative sanzioni.

A fronte di simili iniziative dell’INPS, occorre chiedersi quale sia il valore della Certificazione A1 emessa dall’istituzione dello Stato emittente e, in particolare, se essa possa essere contestata o disattesa dagli istituti degli altri Stati membri.

La risposta a tale quesito si trova nel Reg. 987/2019 che, all’art. 5, intitolato “Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro”, chiarisce: “I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati”.

Il medesimo art. 5 individua una specifica procedura di riesame nell’ipotesi in cui l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento abbia dubbi sulla validità del documento medesimo o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano. Tale procedura può concludersi con il ritiro del certificato da parte dell’istituzione dello Stato emittente o con un accordo tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti, eventualmente anche promosso dalla apposita commissione amministrativa.

Tale procedura attua, a livello pratico, il principio di cooperazione previsto dall’art. 76 Reg. 883/2004. Quest’ultima disposizione prevede un reciproco obbligo di informazione e di cooperazione a carico delle istituzioni competenti e delle persone cui si applica il regolamento medesimo al fine di garantire la corretta applicazione dello stesso.

Il principio di vincolatività dei Certificati A1 introdotto nei Reg. 883/2004 e 987/2009 è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia formatasi sotto la vigenza dei precedenti Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, quando la certificazione in questione era denominata Certificazione E101 (sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC c. Vuelig Airlines SA (C-370/17 e C-37/18); sentenza Banks del 30 marzo 2020, Bank (C-170/97), punti da 40 a 48;  sentenza FIS del 10 febbraio 2020, punti da  53 a 59 (C-202-97); sentenza Herbosch del 26 gennaio 2006 (C-2/05), punti da 24 a 33); sentenza A-Rosa Flussschiff del 27 aprile 2017 (C-260/15).

I principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria sotto i previgenti Regolamenti comunitari non hanno potuto che essere confermati anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento ai Regolamenti vigenti, anche alla luce dell’introduzione del citato art. 5 Reg. 987/2009 (v. sentenza Fu del 2 marzo 2023 , C-410/21 e C-661/21; sentenza Zaklad del 16 novembre 2023, C-422/22; sentenza Ex del 23 gennaio 2025, C-421/2023).

  1. Conclusioni

Alla luce dell’evoluzione della normativa e della giurisprudenza comunitaria, appare chiaro che l’INPS e l’autorità giudiziaria, così come tutte le istituzioni previdenziali e le autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri, non possano ordinare il versamento di contribuzione in favore dell’INPS laddove la Certificazione A1 attesti l’applicazione della legge previdenziale di altro Stato membro.  Tale certificazione, infatti, è vincolante per tutti gli Stati membri e la sua disapplicazione arbitraria determina una violazione dei principi di leale cooperazione tra gli Stati membri, di unicità della legislazione applicabile nonché di libera circolazione dei lavoratori.

 

 

  • WST_Silvia Lucantoni

    Silvia è Partner del Dipartimento Labour Law. Si occupa di diritto del lavoro, previdenza e governance di imprese, enti e fondi integrativi.

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