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XIX pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il Consiglio dell’Ue ha adottato il XIX pacchetto di sanzioni concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In particolare, il 23 ottobre 2025 è stato pubblicato in GU dell’Ue:

  • il Regolamento (UE) 2025/2033, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014;
  • il Regolamento (UE) 2025/2035 e il Regolamento (UE) 2025/2037, che modificano il Regolamento (UE) 269/2014.


Di seguito, le principali novità introdotte nel Regolamento (UE) 883/2014:

  • Restrizione all’importazione di GNL russo (o esportato dalla Russia)

A decorrere dal 25 aprile 2026 è vietato l’acquisto, il trasferimento, l’importazione – diretti o indiretti – nell’Unione di gas naturale liquefatto (NC 2711 11 00) originario della Russia o esportato dalla Russia e la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria. Tale divieto è applicabile indipendentemente dalle eventuali misure previste da altre basi giuridiche. Il divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027 per le forniture disciplinate da contratti di durata superiore a un anno, conclusi prima del 17 giugno 2025, a condizione che tali contratti non siano stati modificati successivamente, fatta eccezione per gli adeguamenti tecnici o economici espressamente indicati dall’art. 5 novodecies bis.

  • Restrizioni all’esportazione

Il divieto di esportazione verso la Russia è stato ulteriormente esteso a nuovi prodotti, ricompresi nei seguenti allegati:

    • Allegato VII (beni a duplice uso): vi rientrano i telemetri (NC 9015 10 00) tra gli apparecchi fotografici, i sensori e i componenti ottici, gli ossidi di antimonio (NC 2825 80 00) tra i prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati, gli acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie (NC 3912 11 00) e gli acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie (NC 39121200) tra i materiali energetici e precursori;
    • Allegato XXIII: vi rientrano i pneumatici nuovi di gomma (NC 4011), tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (NC 4009) e altri prodotti in gomma, le mole (NC 6804), i lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati (NC 6810) e altri materiali da costruire;
    • Allegato XXIII octies: vi rientrano alcuni beni già compresi nell’Allegato XXIII, per i quali tuttavia sono previste specifiche deroghe transitorie. In particolare, per quanto riguarda i beni classificati ai codici NC 6902 (“Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili”) e NC 6909 19 (“Alcuni apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica”), i divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 25 aprile 2026, dei contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, nonché di contratti accessori necessari alla loro esecuzione.

  • Divieti su porti e chiuse

Il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione europea è esteso alle navi elencate nell’Allegato XLII (nel quale sono ricomprese altre 117 navi) che trasportano non solo petrolio greggio e prodotti petroliferi (di cui all’Allegato XXV), ma anche minerali originari della Russia o esportati dalla Russia.

  • Restrizioni relative all’utilizzo dei sistemi finanziari russi

A decorrere dal 25 gennaio 2026, è vietato collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia, o ai sistemi forniti da qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il MIR.

È fatto, inoltre, divieto fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia: a) servizi di cripto-attività; b) emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento; c) emissione di moneta elettronica.

  • Limitazione dei servizi

Per tutti i servizi (che non sono già soggetti a restrizioni) forniti al governo russo è obbligatoria l’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente. Viene, altresì, limitata la fornitura di servizi di IAservizi di calcolo ad alte prestazioni e servizi spaziali commerciali a entità russe, compreso il governo russo. In aggiunta, le misure odierne vietano agli operatori europei di prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia.

Di seguito, le principali novità introdotte nel Regolamento (UE) 269/2014:

  • Misure di congelamento

Sono state aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive 22 persone e 42 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

  • Nuovi concetti di “proprietà” e “controllo”

All’art. 1 sono state introdotte due nozioni volte ad ampliare la portata soggettiva delle misure restrittive:

    • Proprietà”, intesa come il possesso diretto o indiretto di una partecipazione almeno pari al 50 % dei diritti di proprietà o comunque idonea a determinare una partecipazione di controllo;
    • Controllo”, concetto definito in senso ampio, che comprende non solo il potere formale di nominare o rimuovere la maggioranza degli organi societari, ma anche situazioni di influenza dominante de iure o de facto, la gestione unificata, la condivisione di passività o l’utilizzo delle attività dell’entità interessata.

 

 

 

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