L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-132/25 e del d.l. n. 100/2026

1. Il quadro normativo europeo e nazionale

La sentenza emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) il 23 aprile scorso nella causa C-132/25, impone all’ordinamento italiano una profonda revisione del regime cautelare in materia di proprietà industriale e intellettuale. La Corte ha infatti chiarito che l’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, la “Direttiva” o “Direttiva Enforcement”), adottata in coerenza con l’art. 50 dell’Accordo c.d. “TRIPS” (Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificato dall’Unione Europea con decisione del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994) osta all’applicazione di qualsiasi disposizione nazionale in materia di enforcement dei diritti di proprietà industriale e intellettuale che consenta il mantenimento in vigore di provvedimenti cautelari qualora l’attore non abbia promosso l’azione di cognizione piena entro un dato termine prescritto e il convenuto ne chieda la revoca o la cessazione degli effetti.

L’art. 9 della Direttiva Enforcement qui in rilievo prescrive agli Stati membri di assicurare che le misure provvisorie (concesse all’esito di un procedimento sommario in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale) siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, qualora l’attore non promuova un’azione di cognizione piena sul merito della questione entro un termine ragionevole fissato, di volta in volta, dall’autorità giudiziaria che ha ordinato tali misure. In assenza di tale determinazione, il medesimo art. 9, par. 5, dispone che tali misure provvisorie cessino, comunque, di essere efficaci “entro un periodo che non deve superare i 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”.

Il legislatore italiano ha trasposto questa previsione (i) nel testo dell’art. 132 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito “c.p.i.”), prevedendo, ai commi 2 e 3, la perdita automatica di efficacia del provvedimento cautelare industrialistico in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito entro il termine stabilito dal giudice o, in mancanza, entro il termine di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo e (ii) nel testo gemello in materia di proprietà intellettuale dell’art. 162-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore, “LDA”).

Tuttavia, il comma 4 del medesimo art. 132 c.p.i. introduce un’importante eccezione: il meccanismo appena descritto di revoca o cessazione delle misure provvisorie non spiega i suoi effetti nei confronti dei “provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile ed [de]gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito” (si intende far qui riferimento alla categoria dei provvedimenti cautelari “anticipatori”, tra cui la giurisprudenza italiana annovera l’inibitoria, la quale si differenzia sostanzialmente dai provvedimenti “conservativi”, quali descrizioni e sequestro ex art. 129 c.p.i e ss., che cessano automaticamente i loro effetti ove non venga istaurato apposito procedimento di merito nel termine stabilito), rimettendo a ciascuna delle parti la mera facoltà di instaurare il giudizio di merito.

2. Verso un nuovo modello di cautela industriale e di proprietà intellettuale: il decreto legge n. 100/2026

A seguito della pronuncia analizzata, il Governo italiano è intervenuto in via d’urgenza per adeguare la disciplina nazionale, emanando il decreto legge 12 giugno 2026, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2026 ed entrato immediatamente in vigore (il “Decreto”).

Con il Decreto, e in particolare con i primi tre commi dell’art. 2, sono stati modificati proprio gli art. 132, co. 4, c.p.i. e l’art. 162-bis, co. 4, LDA; è stata inoltre introdotta una disciplina transitoria.

La nuova disciplina prevede che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (in materia di proprietà industriale e intellettuale) possano essere dichiarati inefficaci qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio previsto dalla legge oppure, successivamente al suo avvio, si estingua. Tale declaratoria può essere pronunciata su istanza della parte destinataria della misura, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine previsto per l’introduzione del giudizio di merito o dalla sua estinzione.

La disciplina transitoria riguarda i provvedimenti cautelari anticipatori già disposti alla data di entrata in vigore del Decreto (12 giugno 2026) e quindi soggetti all’applicazione dell’art. 132, co. 4, c.p.i. o dell’art. 162-bis, co. 4, LDA nella formulazione previgente. Per tali provvedimenti si prevede che i destinatari delle misure cautelari possano proporre ricorso per la loro revoca o per la dichiarazione della loro inefficacia, nelle forme dell’art. 669-novies c.p.c., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, a pena di decadenza.

Si prevede altresì che, ove venga proposto il ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, la parte in favore della quale le misure sono state emesse possa presentare un’istanza chiedendo di essere rimessa in termini per l’inizio del giudizio di merito.

Il legislatore ha così recepito la raccomandazione della sentenza europea senza determinare la caducazione automatica delle inibitorie già emesse, in coerenza con quanto chiarito dalla stessa Corte, che àncora la cessazione degli effetti della misura a un’iniziativa del convenuto. Il nuovo assetto configura una stabilità “condizionata”: il provvedimento cautelare continua a produrre effetti anche in assenza dell’instaurazione del giudizio di merito, ma diviene suscettibile di declaratoria di inefficacia su iniziativa della parte destinataria della misura. Il meccanismo di inefficacia non è quindi automatico, dal momento che il mancato avvio del giudizio di merito, o la sua successiva estinzione, non determina ex se la caducazione della misura disposta.

Il Decreto dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge ed è naturalmente possibile che in sede di esame parlamentare siano introdotte ulteriori modifiche. Resta perciò opportuno monitorare l’iter di conversione, che potrà incidere – anche significativamente – sull’assetto definitivo della disciplina e, in particolare, sul regime transitorio applicabile alle misure già adottate.

3. Indicazioni pratiche

Per i titolari di inibitorie già ottenute e ancora attive. La disciplina transitoria non attribuisce al titolare un termine autonomo per instaurare il merito: la rimessione in termini è accessibile solo se il destinatario propone ricorso per la revoca o l’inefficacia entro i sessanta giorni di decadenza. Lo strumento è quindi puramente reattivo e impone una strategia attendista: se il destinatario non agisce, l’inibitoria si consolida; se agisce, il titolare deve rispondere prontamente chiedendo la rimessione in termini e avviando il merito. Qualora la misura abbia esaurito i propri effetti pratici senza residui economici rilevanti, è verosimile che il destinatario non si attivi: in tal caso il decorso del termine di decadenza consolida la misura senza alcun ulteriore adempimento.

Per le inibitorie di nuovo conio. Rispetto alla disciplina transitoria, la posizione del titolare muta radicalmente per i provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto: l’efficacia della misura anticipatoria è condizionata all’avvio tempestivo del giudizio di merito entro il termine perentorio stabilito dalla legge. Il mancato rispetto di tale termine espone il titolare alla declaratoria di inefficacia su istanza del destinatario, rendendo l’instaurazione del merito non più una mera facoltà, bensì un onere ineludibile ai fini della conservazione della misura ottenuta.

Per i destinatari delle inibitorie. Il Decreto definisce con chiarezza tempi e modalità della reazione, fissando un termine perentorio – e di decadenza – per i provvedimenti già in essere. Diventa pertanto essenziale verificare senza indugio la posizione delle misure subite e attivarsi nei termini.


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A cura di Francesco Lisi, con revisione di Ilaria Carli.

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