Il mutamento del paradigma nel Public Procurement
La legislazione inerente ai contratti della Pubblica Amministrazione ha subito una profonda trasformazione logica e funzionale, spostando il proprio baricentro verso una dimensione di sostenibilità integrata. Storicamente radicata nella tutela della finanza pubblica, nella prevenzione della corruzione e nella promozione della concorrenza di matrice eurounitaria, la disciplina ha progressivamente accolto la tutela dell’ambiente come elemento pervasivo e trasversale. Questo mutamento di paradigma trova oggi il suo fulcro normativo nell’art. 57, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale segna il passaggio definitivo verso un modello di commessa pubblica intesa come strumento strategico di politica ambientale. La norma non si limita a regolare l’esborso economico, ma impone una visione in cui la tutela dell’ecosistema diviene condizione di legittimità e di efficacia dell’azione amministrativa, superando la concezione atomistica dell’appalto per abbracciare una responsabilità sociale d’impresa e istituzionale.
L’inquadramento giuridico e tecnico dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
L’art. 57 del Codice, significativamente intitolato “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, fonde programmaticamente la tutela ecologica con la dimensione sociale, riflettendo una visione olistica della sostenibilità che non è frutto di una scelta casuale ma di una precisa volontà del legislatore di unificare i criteri ESG. Le stazioni appaltanti sono oggi gravate dall’obbligo di contribuire attivamente agli obiettivi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) attraverso un meccanismo di rimando dinamico ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tali decreti definiscono i Criteri Ambientali Minimi (CAM), i quali si articolano sia in specifiche tecniche e clausole contrattuali obbligatorie, sia in criteri premianti. Questi ultimi, inseriti nel solco dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentono di attribuire punteggi aggiuntivi agli operatori economici capaci di eccedere gli standard minimi, incentivando così l’eccellenza tecnologica. L’applicazione dei CAM permea ogni settore merceologico, estendendosi dai lavori alle forniture di arredi e dispositivi elettronici, fino ai servizi di ristorazione e di efficientamento energetico, garantendo una standardizzazione della sostenibilità nell’intero mercato pubblico.
Il focus sul settore edilizio: il Decreto 24 Novembre 2025
Il settore dell’edilizia riveste un ruolo preminente nel quadro della sostenibilità a causa dell’impatto ambientale intrinseco alle opere infrastrutturali e della loro prolungata vita utile, che genera esternalità significative sul territorio. Il D.M. 24 novembre 2025 rappresenta lo strumento di recepimento delle istanze europee, in particolare della Direttiva EPBD (Dir. 2024/1275/UE), orientando la progettazione verso gli standard ZEB e ZEB. I pilastri tecnici del decreto si fondano sull’economia circolare, imponendo l’uso di materie recuperate o riciclate in componenti cardine come acciaio e calcestruzzo, supportate da certificazioni rigorose quali le EPD conformi allo standard ISO 14025 o le attestazioni FSC e PEFC per il legno. Un elemento di forte innovazione ingegneristica è l’introduzione dei requisiti di progettazione per la dismettibilità e il riutilizzo dei componenti a fine vita, promuovendo una gestione del cantiere che minimizzi le emissioni e massimizzi il recupero dei rifiuti da costruzione. Tale disciplina integra, inoltre, parametri stringenti per la salubrità indoor, limitando le emissioni di composti organici volatili (COV) e ottimizzando il comfort termo-acustico. Anche in questo ambito, il sistema dei criteri premianti valorizza le soluzioni basate sulla natura e le prestazioni energetiche superiori, trasformando l’appalto in una leva per l’innovazione del mercato delle costruzioni.
Dal criterio DNSH alla gestione della sostenibilità nel PNRR
In parallelo al consolidamento dei CAM, l’esperienza del PNRR ha introdotto il principio “Do Not Significant Harm” (DNSH), che impone di non arrecare danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati dalla tassonomia europea: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento agli stessi, uso sostenibile delle acque, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e protezione della biodiversità. Mentre i CAM operano come specifiche tecniche consolidate, il DNSH ha introdotto una metodologia di verifica multidisciplinare complessa, che copre l’intero ciclo di vita dell’intervento attraverso rendicontazioni ex-ante, in-itinere ed ex-post. Il bilancio della prima stagione del DNSH, conclusasi all’inizio del 2026, rivela un sistema inizialmente acerbo e segnato da frammentazione operativa e difficoltà di coordinamento tra le diverse competenze di verifica. Tuttavia, il valore intrinseco di questo strumento risiede nell’aver imposto un approccio progettuale orientato a performance elevate, richiedendo lo sviluppo di professionalità trasversali capaci di governare l’interoperabilità tra discipline giuridiche e tecniche un tempo indipendenti.
Prospettive future: armonizzazione, semplificazione e partenariati
Conclusa la prima fase sperimentale del DNSH, la Piattaforma per la finanza sostenibile ha avviato una fase di revisione volta a progettare strumenti di rendicontazione più maturi e concretamente applicabili. Le direttrici emerse dalle consultazioni di aprile puntano verso una necessaria semplificazione normativa che armonizzi gli adempimenti ambientali con le norme di settore e un principio di proporzionalità tarato sulla scala degli interventi e sul rischio intrinseco delle lavorazioni. La tracciabilità digitale e la pertinenza tecnologica diverranno i cardini per garantire trasparenza e monitoraggio delle performance, minimizzando i potenziali effetti di obsolescenza dei requisiti. Questo scenario evolutivo appare particolarmente favorevole per il rilancio del partenariato pubblico-privato (PPP) e del project financing. In particolare, la rimozione dell’istituto della prelazione nel project financing apre la strada a una competizione più serrata sulle qualità tecniche, offrendo agli Enti autorizzatori l’opportunità di esercitare un maggior presidio valutativo sulle performance di sostenibilità proposte dai privati. In definitiva, il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal richiederà un’integrazione sapiente tra norme cogenti, metodologie di valutazione e strumenti di soft-law, valorizzando la competenza tecnico-scientifica per garantire al contempo la certezza del diritto e la competitività del mercato europeo.
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A cura dei Team Risk, Compliance & Sustainability e Administrative Law