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Distacco del personale: i chiarimenti della Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025

WST_ Insight

Con la circolare n. 5 del 16 maggio 2025 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto Salva-Infrazioni (DL 131/2024 conv. In L 166/2024) con riferimento al regime IVA delle operazioni effettuate in esecuzione di contratti di distacco del personale,  in vigore dal 1° gennaio 2025.


AMBITO DI APPLICAZIONE

Le prestazioni di distacco del personale rientrano nel campo di applicazione dell’IVA quando ricorrono i seguenti requisiti:

  1. Requisito soggettivo: occorre verificare l’esercizio, da parte del distaccante, di attività d’impresa in via esclusiva o prevalente, (art. 4 D.P.R. 633/72) ovvero di attività professionale (art. 5 D.P.R. 633/72).

Restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA (i) le operazioni effettuate dagli enti non commerciali nell’esercizio delle loro attività istituzionali, non esercitate in forma d’impresa, che abbiano per oggetto personale originariamente impiegato per le attività istituzionali, (ii) le operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo IVA (art. 70-quinquies, co. 1, decreto IVA) e (iii) le operazioni di distacco del personale tra la casa madre e la sua stabile organizzazione.

  1. Requisito oggettivo: il distacco costituisce prestazione di servizi ai fini IVA se effettuato verso corrispettivo (art. 3, co. 1, D.P.R. 633/72), inteso come elemento essenziale e reciprocamente vincolante dell’operazione (sinallagma). Il corrispettivo rileva anche in assenza di finalità lucrativa e indipendentemente dalla sua commisurazione ai costi sostenuti. La base imponibile dell’operazione, come definita dall’art 13 D.P.R. 633/72, è costituita dall’intero importo percepito, compresa la parte relativa a meri rimborsi.

In assenza di ogni qualsivoglia corrispettivo – anche parziale – il distacco, anche se giustificato da esigenze produttive del distaccante, resta fuori campo IVA per carenza del requisito oggettivo, non configurandosi come una prestazione “a titolo oneroso”.

  1. Requisito territoriale: il distacco è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/72, se (i) è reso ad un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, a prescindere dalla localizzazione del prestatore e dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (che può anche coincidere con la sede lavorativa del distaccante) e se (ii) è reso da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia verso un committente non soggetto passivo residente o domiciliato nell’UE (art. 7-septiesP.R. 633/72).


DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati o rinnovati – espressamente o tacitamente – a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 16-ter, co. 2).

Sotto il profilo temporale, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, occorre aver riguardo alla data di stipula o di rinnovo dei citati contratti, circostanza ravvisabile sulla base di “qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell’accordo tra le parti, fermo restando che l’esistenza di tali operazioni sia dimostrata sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, dai quali si possa desumere con certezza la data di inizio e di fine rapporto”.

Il Ministero, nell’ambito degli elementi oggettivamente riscontrabili, cita a titolo esemplificativo le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.


CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’art 16-ter, secondo periodo, del decreto Salva-infrazioni stabilisce infatti che “sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data”.

La clausola di salvaguardia è posta a tutela dei comportamenti adottati anteriormente al 1° gennaio 2025 per legittimare il trattamento IVA delle operazioni di distacco del personale effettuate anteriormente alla data di efficacia della nuova normativa.

La salvaguardia non si estende alle operazioni pregresse il cui trattamento IVA è stato oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria tramite accertamento divenuto definitivo prima del 1° gennaio 2025.

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Cristina Seregni
Manuela Frediani
Ilaria Zanchettin
Lorenzo Calvo


  • WST_Cristina Seregni

    Cristina è Partner e Responsabile del dipartimento di IVA e Dogane. Svolge attività di consulenza principalmente nel campo delle operazioni internazionali.

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  • WST_Manuela Frediani

    Manuela è Senior Counsel del dipartimento di IVA & Dogane. Svolge attività di Due Diligence IVA in ambito M&A e cessione dei crediti.

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