Cassazione: su che basi si individua l’inquadramento della società ai fini previdenziali?

Con l’ordinanza n. 19759 del 17.07.2024, la Cassazione afferma che per inquadrare correttamente la società da un punto di vista previdenziale è necessario individuare, in maniera certa ed oggettiva, l’attività posta in essere.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS – all’esito di un accertamento ispettivo con cui aveva ritenuto che l’attività svolta avesse natura commerciale – le aveva richiesto differenze contributive derivanti dall’applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese del terziario, in luogo di quello, precedentemente applicato, degli studi professionali.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo corretta l’applicazione del contratto collettivo individuato dall’Istituto previdenziale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’inquadramento ai fini contributivi va correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa.

A tal fine, continua la sentenza, è necessario fare ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, non vi è in tale materia alcuna libertà di scelta, a differenza di quanto accade in tema di contrattazione collettiva, ove le aziende, in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, hanno una discrezionalità, seppur limitata e necessariamente rispettosa dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 36 Cost.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza portata dall’avviso di addebito a titolo di differenze retributive.

 

 

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/contribuzione-previdenziale/inquadramento-previdenziale-1/cassazione-su-che-basi-si-individua-linquadramento-della-societa-ai-fini-previdenziali/

 

 

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