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Fashion: pubblicato lo schema sulla responsabilità estesa del produttore, cd. “EPR”

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Il settore tessile rappresenta uno dei comparti industriali a maggior impatto ambientale, anche a causa della diffusione del fenomeno del cd. “fast fashion” e di una gestione inefficiente dei rifiuti tessili. In tale contesto, l’introduzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore (c.d. “Extended Producer Responsibility o “EPR”), volto a rendere i produttori responsabili dei rifiuti tessili generati dai loro prodotti, incentivando il riutilizzo e il riciclo, rappresenta un tassello fondamentale verso una filiera del fashion più sostenibile e circolare.

A tal proposito, in data 3 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, “MASE”) ha pubblicato il documento recante lo “Schema di decreto per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa” (di seguito, lo “Schema di Decreto EPR”) e ha contestualmente avviato una consultazione pubblica, invitando gli stakeholders interessati a far pervenire le proprie osservazioni.

Lo Schema di Decreto EPR si applica a tutti i soggetti della filiera dei prodotti tessili che immettono sul mercato nazionale, per la prima volta, i prodotti finiti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, beni per la casa e per l’ospitalità, specificamente indicati nell’allegato I, nonché ai distributori. Il testo in esame menziona anche altri soggetti coinvolti nell’implementazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime EPR, tra cui vengono individuati i fabbricanti delle materie prime o dei semilavorati destinati all’industria tessile, le organizzazioni che adempiono agli obblighi derivanti dalla normativa EPR per conto dei produttori, gli operatori della gestione dei rifiuti e del riutilizzo, le autorità locali, le imprese specializzate nella raccolta differenziata e, infine, le imprese sociali.

Riveste una fondamentale importanza la figura del produttore, definita, dall’articolo 2, comma 2, lett. b), come la persona fisica o giuridica che: (i)  stabilita in Italia, a titolo professionale, per conto proprio o tramite terzi, alternativamente fabbrica o immette sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato oppure importa o immette per prima sul mercato nazionale prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia; oppure (iii) non stabilita in Italia, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all’utente finale (di seguito, il “Produttore”).

Tra gli obblighi più rilevanti, introdotti dallo Schema di Decreto EPR e gravanti in capo al Produttore, si evidenziano i seguenti obblighi di:

  • finanziamento della raccolta differenziata (articolo 4, comma 2): il Produttore è tenuto a finanziare la raccolta differenziata urbana dei rifiuti tessili post-consumo, nonché le attività di selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero dei prodotti, in proporzione alla propria quota di mercato, calcolata sul peso dei prodotti immessi sul mercato nell’anno solare precedente a quello di riferimento;
  • gestione e organizzazione della compliance al regime EPR (articolo 4, comma 3): il Produttore deve assicurare idonei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dal regime EPR, tramite l’adempimento di tutta una serie di compiti specifici tra cui, ad esempio, garantire in via principale il ritiro dei rifiuti e lo sviluppo e l’organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettiva, etc.;
  • versamento del cd. “contributo ambientale” (articolo 4, commi 4-9), il Produttore è tenuto a versare un contributo economico, denominato “contributo ambientale”, volto a coprire i costi della raccolta, la selezione, il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti tessili post-consumo nonché a finanziare attività di prevenzione, comunicazione, educazione ambientale, ricerca e innovazione per migliorare la sostenibilità della filiera del fashion. L’ammontare del contributo ambientale deve essere adeguato, sufficiente e capiente in relazione agli obiettivi perseguiti;
  • eco-progettazione e prevenzione (articolo 6): il Produttore deve promuovere la progettazione ecocompatibile lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, in coerenza con la normativa UE, favorendo la riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti attraverso azioni quali: la rendicontazione accurata sugli impatti relativi alla sostenibilità e alla circolarità, la predisposizione del passaporto digitale di prodotto, etc.;
  • riutilizzo e riuso (articolo 7): il Produttore deve adottare misure per favorire il riutilizzo e la riparazione dei prodotti tessili usati tramite, ad esempio, la promozione delle attività di vendita nei mercati c.d. second hand, incluse le piattaforme digitali, l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, etc.;
  •  informazione ai consumatori e trasparenza (articolo 15): il Produttore deve assicurare la trasparenza verso i consumatori e gli utilizzatori finali, informandoli circa le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo etc..

Il Produttore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal regime appena delineato attraverso la costituzione dei cd. sistemi di gestione, che possono essere costituiti non solo in forma collettiva, quindi sotto forma di consorzi insieme ad altri produttori, ma anche in forma individuale. Questi sistemi, sottoposti alla vigilanza del MASE, devono garantire una gestione del fine vita dei prodotti tessili (quali raccolta, selezione, riciclo) che sia efficace, efficiente ed economicamente sostenibile su tutto il territorio nazionale. In particolare, il versamento del contributo ambientale dovrà essere effettuato dal Produttore per il tramite dei sistemi di gestione che si occuperanno, tra l’altro, di raccogliere i contributi degli aderenti e di predisporre un piano industriale che garantisca l’effettivo funzionamento della gestione dei rifiuti. Sia i sistemi di gestione che i Produttori sono tenuti ad iscriversi presso l’apposito Registro nazionale dei produttori. Tale iscrizione rappresenta un requisito fondamentale per l’immissione sul mercato dei prodotti tessili.

In aggiunta, lo Schema di Decreto EPR considera anche la figura dei distributori, presso i quali è prevista la possibilità, destinata a diventare un obbligo al di sopra di determinate superfici di vendita, di deposito temporaneo dei rifiuti tessili, prima del successivo invio a selezione. Il deposito riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie acquistabili nel punto vendita, che possono essere conferiti in ragione di “uno contro uno” al momento dell’acquisto dei prodotti tessili.

Con riferimento ai canali online, anche i Produttori e i Distributori che effettuano la vendita mediante mezzi di comunicazione a distanza (vendita online e televendita) sono soggetti al sistema EPR appena delineato.

Infine, per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, lo Schema di Decreto EPR prescrive che, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di rifiuti, siano applicate le sanzioni riportate nella Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante il c.d. T.U. Ambiente.

Fonti:

  • Schema di Decreto per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa

 

 

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