Verso data center sostenibili: profili giuridici nella normativa italiana ed europea
L’era digitale ha portato con sé una crescita della domanda di servizi informatici e di archiviazione dati, rendendo i data center infrastrutture critiche per l’economia moderna. Tale espansione, tuttavia, ha posto in evidenza rilevanti criticità ambientali, inducendo il legislatore italiano ed europeo a elaborare un quadro normativo sempre più articolato, volto a incentivare la sostenibilità di queste strutture attraverso lo sviluppo dei cosiddetti “green data center”.
Tali infrastrutture digitali rappresentano un punto di convergenza tra le politiche europee e il quadro normativo italiano miranti, entrambi, alla sostenibilità digitale. Due sviluppi particolarmente significativi stanno ridefinendo questo settore: l’introduzione del Regolamento Europeo Delegato sull’Efficienza Energetica dei Data Center e l’attribuzione, per la prima volta in Italia, di un codice ATECO specifico per le attività dei data center.
- Il Regolamento Europeo Delegato
Il Regolamento Europeo, attraverso gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d’azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie, così come l’obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri, si inserisce nel più ampio contesto delle zone di accelerazione per gli impianti a fonti rinnovabili regolato nel contesto italiano con il Testo Unico Sulle Rinnovabili) che, come si spiegherà più avanti, elenca delle categorie di zone nelle quali i data center possono trovare la loro collocazione.
Il Regolamento Europeo stabilisce parametri vincolanti per l’efficienza energetica, introducendo l’obbligo di utilizzare indicatori standardizzati come il PUE (Power Usage Effectiveness) e l’implementazione di sistemi di monitoraggio continuo dei consumi. Questi obblighi si integrano perfettamente con la disciplina italiana delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, che prevede “i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi” per gli stabilimenti che producono emissioni (articolo 267 del Codice dell’Ambiente).
- Il primo codice ATECO per i Data Center
L’introduzione del primo codice ATECO per i data center ha implicazioni significative per il riconoscimento formale del settore. Infatti, la nuova classificazione ATECO per i data center, consente l’applicazione delle procedure semplificate previste dal Decreto Semplificazioni bis per le infrastrutture di comunicazione elettronica, il cui articolo 40 ha introdotto semplificazioni per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, riducendo i tempi autorizzativi da sei mesi a novanta giorni e prevedendo procedure unificate attraverso conferenze di servizi. Particolarmente rilevante è anche l’articolo 41 dello stesso decreto, che ha introdotto un sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di transizione digitale per le amministrazioni inadempienti. Questo meccanismo incentiva indirettamente l’adozione di soluzioni tecnologiche più efficienti, inclusi, quindi, i green data center.
Partendo dalla disciplina ambientale
Il punto di partenza dell’analisi giuridica è rappresentato dal Codice dell’Ambiente (articolo 4), che stabilisce le finalità della valutazione ambientale di piani, programmi e progetti è quella di “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile“. Questo principio si applica, certamente, ai data center, che devono essere progettati e gestiti nel rispetto degli ecosistemi in cui si trovano.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, i data center sono soggetti alla disciplina dell’articolo 269 del Codice dell’Ambiente, che prevede l’obbligo di autorizzazione per tutti gli stabilimenti che producono emissioni. L’autorizzazione deve stabilire, infatti, “i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi” e ha una durata di quindici anni.
Passando per il Testo Unico sulle Rinnovabili
Il Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) ha introdotto tre regimi differenziati nel settore energetico: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica (AU). Per i data center alimentati da fonti rinnovabili, questo significa avere procedure codificate più snelle e tempi ridotti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Da prendere in considerazione è sicuramente l’articolo 12 del Testo Unico, che introduce le “zone di accelerazione” per gli impianti a fonti rinnovabili. Entro il 21 febbraio 2026, le Regioni dovranno adottare dei piani di individuazione di queste zone, che includano ”
superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia elettrica “, contesti, quindi, in cui possono essere inseriti i data center. Per i progetti realizzati in queste zone, si applicano procedure semplificate in quanto gli interventi di cui agli allegati A e B del decreto, non sono subordinati all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in
materia paesaggistica: l’autorità paesaggistica esprime solo “parere obbligatorio e non vincolante“. Inoltre, per le zone che riportano interventi nelle aree di cui all’Allegato C del decreto, non si applicano le procedure di valutazione ambientale del titolo III della parte seconda del Codice dell’Ambiente se il progetto riporta misure di mitigazione
stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di individuazione delle zone di accelerazione.
Implicazioni pratiche per i Green Data Center
- Autorizzazioni e procedure
I gestori di data center che intendono realizzare strutture sostenibili devono confrontarsi con un sistema autorizzativo complesso, che varia in base alle specifiche caratteristiche dell’impianto. Ad esempio, i data center dotati di impianti fotovoltaici integrati possono usufruire del regime di attività libera, a condizione che rispettino i requisiti indicati nell’Allegato A del Testo Unico sulle Rinnovabili. Le strutture di dimensioni maggiori, invece, sono soggette alla procedura di autorizzazione unica, che comporta tempi più lunghi e una serie di adempimenti specifici. Infine, per gli impianti situati in aree industriali è possibile accedere a procedure accelerate, grazie alle semplificazioni previste per le zone di accelerazione.
- Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni
L’articolo 274 del Codice dell’Ambiente prevede specifici obblighi di raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni, con comunicazioni annuali all’ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno. Per i data center, questo significa implementare sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni e dei consumi energetici.
- I rifiuti elettronici
La gestione dei rifiuti elettronici è richiamata dall’articolo 227 del Codice dell’Ambiente, specifica per i rifiuti elettrici ed elettronici. Essa impone ai gestori di data center di implementare sistemi di raccolta e smaltimento conformi alla normativa RAEE. In particolare, per i rifiuti elettrici ed elettronici, l’articolo 227 richiama varie direttive europee, insieme ai relativi decreti legislativi di attuazione. Questo significa che la materia comporta la necessità di coordinamento tra diverse fonti normative, sia europee che nazionali.
Quindi, i gestori di data center dovranno implementare sistemi di raccolta differenziata conformi alla normativa RAEE. Questo significa che non possono limitarsi a conferire le apparecchiature dismesse al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono attivare canali specifici per la gestione di tali rifiuti. L’articolo 222 del Codice dell’Ambiente stabilisce infatti che gli enti locali devono organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, ma questo non esime i produttori di rifiuti dall’adottare misure specifiche per la corretta gestione.
- Le infrastrutture digitali
L’art. 24 del Testo Unico Edilizia ha introdotto l’obbligo di “rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale” per l’agibilità degli edifici, creando un mercato in espansione per i servizi di data center sostenibili.
La normativa e la tecnologia energetica
Il settore dei data center è oggetto di un’evoluzione tecnologica costante, caratterizzata dall’adozione di soluzioni avanzate, come sistemi di raffreddamento ad alta efficienza, l’impiego dell’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dei consumi energetici e l’integrazione con sistemi di accumulo e gestione dell’energia. Di fronte a questi sviluppi, il legislatore è chiamato ad aggiornare il quadro normativo per assicurare che l’innovazione si sviluppi all’interno di un contesto regolato, ma soprattutto, sicuro.
In tal senso, sarà necessario agire su più livelli: da un lato, adeguando le normative in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, anche in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica; dall’altro, definendo standard tecnici e requisiti minimi per l’utilizzo di tecnologie emergenti, come i sistemi di intelligenza artificiale per la gestione predittiva delle risorse e delle infrastrutture. Parallelamente, occorrerà armonizzare la normativa in ambiti sensibili quali la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali, attraverso l’integrazione delle disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e dalla Direttiva NIS2 sulla cybersicurezza.
Il legislatore dovrà quindi adottare un approccio di regolazione flessibile, capace di accompagnare l’innovazione tecnologica, ma assicurando elevati standard di trasparenza, e tutela dell’interesse pubblico.
Conclusioni
I green data center costituiscono un settore in rapida crescita in cui vi è un contesto normativo sempre più favorevole che cerca di coniugare sviluppo tecnologico e salvaguardia dell’ambiente. Il Testo Unico sulle Rinnovabili ha introdotto importanti semplificazioni procedurali, mentre le zone di accelerazione rappresentano strumenti concreti per incentivare investimenti sostenibili.
Nonostante i progressi, una delle principali sfide normative resta l’armonizzazione tra le disposizioni nazionali e quelle europee in ambito energetico, con l’obiettivo di adattare costantemente il quadro regolatorio all’evoluzione tecnologica.
In questo scenario, per gli operatori del settore diventa essenziale adottare una pianificazione strategica che integri competenze tecniche e conoscenza approfondita delle normative, per cogliere le opportunità offerte dalle nuove disposizioni e realizzare infrastrutture digitali sostenibili e competitive a livello europeo.
La transizione verso i green data center può rappresentare una risposta alle esigenze ambientali, ma anche essere economicamente vantaggioso per una digitalizzazione orientata verso la sostenibilità, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione Europea.
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A cura del Team Energy