Articolo di Francesca Cossu tratto dalla rivista Beauty Horizons (n.2) edita da tks | publisher, event organiser, media agency e scaricabile a questo link
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 (di seguito, il “Regolamento n. 1223/2009” (1)) – stabilisce le norme che ogni prodotto cosmetico immesso in commercio deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana.
Per rafforzare l’impegno continuo dell’UE nel garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e la tutela della salute dei consumatori, sono stati recentemente adottati il Regolamento (UE) 858/2024 (di seguito, il “Regolamento n. 858/2024” (2)) – e il Regolamento (UE) 996/2024 (di seguito, il “Regolamento n. 996/2024” (3)) Regolamento (UE) 2024/996 della Commissione del 3 aprile 2024, i quali introducono modifiche significative riguardo all’impiego di determinati nanomateriali e altre sostanze nei prodotti cosmetici.
Nello specifico, il Regolamento n. 858/2024, adottato dalla Commissione Europea in data 14 marzo 2024, vieta l’immissione sul mercato e la vendita di prodotti cosmetici contenenti determinati nanomateriali. L’intervento normativo è stato motivato dalle valutazioni del Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori (CSSC), che ha evidenziato possibili rischi per la salute derivanti dal loro uso.
Nella specie, il Regolamento n. 858/2024 ha inserito tra l’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all’Allegato II del Regolamento n. 1223/2009 dieci nanomateriali, quali:
- copolimero stirene/acrilati;
- copolimero stirene/acrilati di sodio;
- rame (nano);
- rame colloidale;
- argento colloidale;
- oro (nano) e oro colloidale;
- oro tioetilammino acido ialuronico (nano);
- acetil eptapeptide-9 oro colloidale;
- platino e platino colloidale;
- acetil tetrapeptide-17 platino colloidale.
In aggiunta a quanto sopra, all’Allegato III del Regolamento n. 1223/2009, è stato incluso l’Hydroxyapatite tra le sostanze il cui uso è vietato, salvo nei casi in cui venga impiegato entro determinati limiti di concentrazione nei dentifrici e nei collutori.
A fronte di queste modifiche:
- dal 1° febbraio 2025, non potranno più essere immessi sul mercato dell’UE i prodotti cosmetici contenenti i suddetti nanomateriali;
- dal 1° novembre 2025, i prodotti già presenti sul mercato e non conformi dovranno essere ritirati e non potranno più essere venduti nell’UE.
Il Regolamento 996/2024, adottato, in data 3 aprile 2024, dalla Commissione Europea, ha invece introdotto modifiche significative agli Allegati II, III, V e VI del Regolamento n. 1223/2009. Tali aggiornamenti riguardano l’uso della vitamina A, dell’α-Arbutina e dell’Arbutina, nonché di diverse sostanze identificate come potenziali interferenti endocrini.
Nello specifico:
- all’Allegato II, viene aggiunta come sostanza vietata per i prodotti cosmetici il Methylbenzylidene Camphor, precedentemente autorizzato come filtro UV fino al 4%.
Dal 1° maggio 2025 è fatto divieto di immissione sul mercato dell’UE di nuovi prodotti contenenti questa sostanza; dal 1° maggio 2026, invece, sarà vietato mettere a disposizione sul mercato dell’UE prodotti già esistenti contenenti questa sostanza;
- all’Allegato III, sono aggiunte alcune sostanze di cui è vietato l’utilizzo nei prodotti cosmetici, salvo il rispetto dei seguenti limiti:
- la Genisteina è ammessa con una concentrazione massima dello 0,007%;
- la Daidzeina è ammessa con una concentrazione massima dello 0,02%;
- l’Acido Cogico è ammesso con una concentrazione massima dell’1%;
- la Vitamina A (Retinolo, Retinil Acetato, Retinil Palmitato) è ammessa con una concentrazione massima dello 0,05% di retinolo, per le lozioni corpo, e dello 0,3% per altri prodotti. In tal caso, è stata anche prevista l’indicazione nell’etichettatura obbligatoria;
- l’α-Arbutina è ammessa con una concentrazione massima del 2% nelle creme per il viso e dello 0,5% nelle lozioni per il corpo;
- l’Arbutina è ammessa con una concentrazione massima del 7% nelle creme per il viso.
Per tutte queste sostanze, tranne che per la vitamina A, il divieto di immissione sul mercato per prodotti non conformi decorre dal 1° febbraio 2025, mentre, il divieto di messa a disposizione, decorre dal 1° novembre 2025. Per la vitamina A, invece, il divieto di immissione sul mercato è a partire dal 1° novembre 2025, mentre il divieto di messa a disposizione decorre dal 1° maggio 2027;
- all’Allegato V, riguardante i conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici, sono apportate le seguenti modifiche:
- il Triclocarban è ammesso con una concentrazione massima dello 0,2%. Resta, in ogni caso, vietato nei collutori e nei dentifrici; sarà obbligatorio indicare in etichetta la dicitura “Da non usare per i bambini di età inferiore ai 6 anni”;
- il Triclosan è ammesso con una concentrazione massima ammesso dello 0,3%, ma solo per dentifrici, saponi per le mani e per il corpo, gel doccia, deodoranti (non spray), ciprie, correttori e prodotti per la pulizia delle unghie prima dell’applicazione di unghie artificiali. Nei dentifrici sarà obbligatorio indicare in etichetta: “Da non usare per i bambini di età inferiore ai 3 anni”.
A partire dal 31 dicembre 2024, i prodotti contenenti Triclosan o Triclocarban che non rispettano i nuovi parametri non possono più essere immessi sul mercato UE. Dal 31 ottobre 2025, vigerà l’obbligo di ritirare dal mercato UE prodotti già in commercio e non conformi.
Quali conseguenze se le imprese non si adeguano alle nuove disposizioni?
Il Decreto Legislativo n. 204 del 4 dicembre 2015 recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, prevede che:
- salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati per violazione degli obblighi in materia di sicurezza del prodotto, l’impiego nella fabbricazione di prodotti cosmetici di sostanze di cui all’Allegato II è punito con la reclusione da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con la multa da euro 2.000,00 a euro 15.000,00. Se il fatto è commesso per colpa, è previsto l’arresto da 3 (tre) mesi ad 1 (uno) anno o, in alternativa, l’applicazione di una ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 (art. 10, comma 1);
- salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati per violazione degli obblighi in materia di sicurezza del prodotto, l’impiego nella fabbricazione di prodotti cosmetici di sostanze di cui all’Allegato III, oltre i limiti e le condizioni consentite, è punito con la reclusione da 1 (uno) mese ad 1 (uno) anno e con la multa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Se il fatto è commesso per colpa, è previsto l’arresto fino a 6 (sei) mesi, ovvero l’applicazione di una ammenda da euro 250,00 ad euro 2.500,00 (art. 10, comma 2).
***
Riferimenti bibliografici
- REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223
- Regolamento (UE) 858/2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400858
- Regolamento (UE) 996/2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996
-
Francesca è Partner del dipartimento Corporate Law and M&A. Assiste le imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali.
View all posts