Dinanzi alla minaccia dell’introduzione di dazi statunitensi al 30% sulle importazioni di prodotti originari dell’Unione europea – formalizzata l’11 luglio 2025 con lettera del Presidente degli Stati Uniti indirizzata alla Presidente della Commissione europea – l’Unione Europea si interroga su quale debba essere la reazione, tra chi propone di tenere posizioni intransigenti (addirittura si invoca il “bazooka”) e chi invece tende a privilegiare la linea soft per non andare allo scontro diretto con il più importante partner commerciale.
Ovviamente tutti auspicano di trovare un’intesa entro il 1° agosto 2025.
Ma cosa accadrà nel caso l’intesa non si trovi? Al di là di altri colpi di scena, sempre possibili con l’Interlocutore di oltreoceano, qualora l’intesa non si trovi, l’Unione Europea ha già adottato un set di contromisure, che però con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1446 del 14 luglio 2025, ha ulteriormente sospeso fino al 6 agosto prossimo. In tal modo, cercando di favorire la soluzione negoziale.
Qui di seguito le misure che potranno entrare immediatamente in vigore dal 7 agosto prossimo.
- Regolamento di esecuzione (EU) 2018/886
Adottato il 20 giugno 2018, il regolamento prevede l’applicazione di dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25%, a seconda della categoria merceologica, sulle importazioni nell’Unione dei prodotti originari degli Stati Uniti. Gli Allegati I e II del regolamento sono stati successivamente sostituiti dall’Allegato I del Regolamento (UE) 2025/778, che ne ha aggiornato l’elenco. Tra i prodotti inclusi figurano: “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati” (0710), “Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove” (1904), “Prodotti contenenti tabacco, tabacco ricostituito, nicotina o succedanei del tabacco o della nicotina, destinati all’inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano” (2904).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778
Adottato il 14 aprile 2025, il regolamento ha ampliato le misure di riequilibrio, introducendo tre allegati con dazi supplementari del 25% su ulteriori beni.
1) un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’Allegato II, e ivi specificati “Minerali di rame e loro concentrati” (2603), “Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa” (7303), “Costruzioni e parti di costruzione – per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate – di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni” (7610), “Coltelli – diversi da quelli della voce 8208 – a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame” (8211) e “Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni” (8302).
2) un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’Allegato III, e ivi specificati “Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone”(0105), “Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi ne’ altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati” (0209), “Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti” (0408), “Tubi e loro accessori – per esempio: giunti, gomiti, raccordi – di materie plastiche” (3917); “Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato” (4412); “Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia” (6110).
3) un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’Allegato IV, e ivi specificati “Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata” (0802), “Fave di soia, anche frantumate” (1201).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502
Adottato il 6 aprile 2020, il regolamento prevede l’applicazione di dazi doganali addizionali ad valorem del 20 %, del 7 % e del 4,4%, alle importazioni di specifici prodotti originari degli Stati Uniti, a titolo di contromisura. In particolare, esso prevede:
- un dazio del 20% sulle importazioni di accendini e accenditori (NC 9613 80 00);
- un dazio del 7% sulle guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili (NC 3926 30 00);
- un dazio del 4,4% sulle carte da gioco (NC 9504 40 00).
Pur nell’incertezza generale, è bene che le imprese giochino d’anticipo verificando l’impatto che le contromisure UE possano avere sulla propria catena di approvvigionamento e valutare i correttivi eventualmente applicabili per minimizzarne gli effetti. Tenendo sempre presente che le contromisure di cui stiamo discutendo si applicano ai beni originari degli USA, e non semplicemente provenienti o forniti dagli USA.
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Antonio Sgroi
Elena Crescenzo
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Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici
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