In data 23 giugno 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88 (di seguito il “D.lgs. n. 88/2025” o il “Decreto”), il quale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, aggiornando ed integrando il quadro già delineato in materia dal D.lgs. n. 19/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’8 luglio 2025 e riguardano esclusivamente le operazioni il cui progetto, alla medesima data, non risulti ancora pubblicato dalla società italiana coinvolta.
Tra le principali innovazioni introdotte si segnala, in primo luogo, l’ampliamento dell’ambito applicativo della disciplina di cui al D.lgs. n. 19/2023 in materia di operazioni transfrontaliere, estesa ora anche alle società di persone e agli enti non societari e, ove compatibile, alle società nei cui confronti sono state aperte procedure di negoziazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.
Con riferimento alle fusioni, il D.lgs. n. 88/2025 prevede, tra l’altro, che il progetto di fusione debba indicare i benefici pubblici ricevuti nei cinque anni precedenti la sua pubblicazione, specificandone l’entità e i soggetti erogatori, nonché i benefici localizzati. Per questi ultimi, il periodo di riferimento è stato esteso da cinque a dieci anni antecedenti alla pubblicazione del progetto. Inoltre, il Decreto stabilisce che, per il rilascio del certificato preliminare (i.e., il documento redatto dal notaio o da altra autorità competente che attesta il rispetto delle formalità preliminari alla fusione), debba essere verificata l’esistenza dei seguenti debiti della società italiana incorporanda: (i) debiti tributari nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, accertati tramite apposita certificazione rilasciata da quest’ultima; (ii) debiti previdenziali e per premi assicurativi, accertati mediante certificazioni rilasciate da INPS e INAIL; (iii) debiti per la restituzione di aiuti di Stato, accertati tramite la visura che ne attesta l’inserimento nel Registro nazionale; (iv) debiti per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da reato, accertati tramite il certificato previsto dall’art. 31 del DPR n. 313/2002.
A completamento del quadro così esposto, si segnala che il Decreto interviene anche sugli obblighi informativi verso i lavoratori in ordine all’impatto economico e giuridico delle fusioni transfrontaliere, riformulando l’articolo 40 del D.lgs. n. 19/2023. Tali obblighi di informazione e consultazione trovano applicazione nelle società con almeno cinquanta dipendenti nonché nelle imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, ovvero quando l’operazione comporta un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo e nella società sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori,
Passando alla disciplina delle trasformazioni, il Decreto ne ha modificato la relativa definizione, introducendo espressamente la precisazione secondo cui, a seguito della trasformazione, la società conserva i propri diritti e obblighi, proseguendo in tutti i rapporti giuridici, inclusi quelli processuali, già in essere. Il D.lgs. n. 88/2025, inoltre, modifica l’art. 2510 bis del Codice civile, prevedendo, al nuovo comma secondo, che il trasferimento all’estero della sede sociale debba avvenire tramite trasformazione, seguendo le regole delle operazioni transfrontaliere. La trasformazione così effettuata deve essere considerata a tutti gli effetti come un trasferimento di sede all’estero, indipendentemente dal luogo in cui viene stabilita la sede statutaria della società risultante dall’operazione.
Per le scissioni mediante scorporo l’intervento legislativo ha previsto, tramite la sostituzione dell’art. 2506.1, comma primo del Codice civile, che tale operazione avvenga con l’assegnazione dell’intero patrimonio o di una parte di esso ad una o più società, non solo di nuova costituzione ma anche preesistenti, ricevendo in cambio le azioni o le quote delle beneficiarie. Inoltre, è stato espunto dagli elementi essenziali per la qualificazione dell’istituto il riferimento alla “continuazione dell’attività” in quanto non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia per oggetto l’intero patrimonio. Non è più richiesta la relazione degli amministratori e degli esperti sul rapporto di cambio qualora la scissione mediante scorporo comporti la creazione di una nuova società. Il Decreto è intervenuto anche con riferimento al diritto di recesso, eliminando, mediante la sostituzione dell’art. 2506 ter, comma sesto del Codice civile, la possibilità di esercitarlo in capo ai soci che non abbiano consentito all’operazione.
Tra le novità di rilievo riguardanti il ruolo del notaio, si segnala la facoltà riconosciuta a tale figura di integrare i dati mancanti ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese della società italiana risultante dall’operazione, tramite dichiarazione ovvero, qualora risulti necessaria una decisione della società, sulla base di un’apposita delega conferita da quest’ultima.
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Fonti:
- D. lgs. 19 giugno 2025, n. 88;
- D. lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
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Francesca è Partner del dipartimento Corporate Law and M&A. Assiste le imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali.
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