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Il Modello 231 nel settore della logistica: la nuova versione dell’art. 42 CCNL Logistica e Trasporti

WST_ Insight

In sede di rinnovo per il triennio 2025-2027 del CCNL Logistica e Trasporti, i crescenti fenomeni di illegalità del settore hanno indotto le Parti Sociali a rafforzare la disciplina delle modalità di affidamento e gestione di appalti e subappalti, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori e alla legalità della filiera. Nello specifico, l’art. 42 del CCNL (“Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione – cambi di appalto – clausola sociale – qualificazione della filiera”) è stato riscritto in modo da incentivare la legalità nella catena logistica, innalzare la qualità dei servizi e contrastare il dilagare di forme di caporalato e di appalto illecito.

Decisiva in tal senso la previsione, contenuta nell’art. 42, secondo comma, secondo cui i servizi di logistica, trasporti e facchinaggio possono essere assegnati unicamente ad imprese che applicano il CCNL in questione e non possono essere oggetto di subappalto, se non nei confronti di altra impresa consorziata o appartenente al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c., purché indicate in modo esplicito e stabile nel contratto ed in possesso dei requisiti di qualificazione disciplinati dal terzo comma del medesimo articolo.

Di cruciale importanza si conferma dunque, anche sotto tale profilo, la fase di qualificazione dei soggetti affidatari, che il successivo comma 3 rafforza in modo decisivo, dettando i requisiti minimi che gli appaltatori devono rispettare per l’affidamento dei servizi di logistica, trasporti e facchinaggio; il successivo comma 5 stabilisce inoltre che “saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti summenzionati”.

Tra tali requisiti, assolutamente innovativo risulta l’esplicito riferimento agli “adeguati assetti organizzativi e amministrativi (art. 2086 c.c.) e soprattutto al “Modello 231 o adozione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi”.

Non solo, quindi, il CCNL sancisce come l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo dell’appaltatore, rapportato alla natura e dimensioni dell’impresa, sia un requisito di qualificazione imprescindibile, ma anche l’adozione di un Modello 231 diventa ora un elemento determinante in sede di qualificazione dell’affidatario, in virtù del suo ruolo essenziale nella prevenzione delle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 frequentemente “germogliate” nel sottobosco degli appalti e subappalti del settore (il caporalato e i reati tributari in primis). Il Modello 231, pertanto, si riconferma un fondamentale catalizzatore di legalità anche in sede di contrattazione collettiva, assumendo inoltre una valenza selettiva delle possibili controparti contrattuali in sede di affidamento del contratto di appalto o di subappalto. Il mancato rispetto del CCNL da parte di tali operatori (anche per l’omessa adozione del Modello 231), oltre ad esporli a contestazioni di condotte antisindacali, ne impedisce infatti la qualificazione sul mercato.

Ma c’è di più. Il comma 3 introduce anche una inedita equiparazione tra Modello 231 e “valido modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi” del Modello stesso. Il CCNL pare qui aver recepito la tesi che riconosce la bontà anche del Modello 231 “sostanziale”, tesi che pare affiorare in parte della Giurisprudenza più recente in materia di D.Lgs. 231/2001. Resterà da vedere la portata che troverà nella prassi una previsione siffatta, inevitabilmente foriera di incertezze e valutazioni discrezionali in una fase delicata e cruciale quale quella di qualificazione dei potenziali affidatari dei contratti di appalto di servizi nel settore della logistica e traporti.

Non v’è dubbio quindi che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello 231 tra gli operatori della logistica, oltre che un elemento decisivo ai fini dell’incentivazione della legalità e dell’eticità lungo tutta la filiera, costituisca un irrinunciabile fattore di competitività tra le aziende del settore, elevandosi a requisito seppure non obbligatorio (perché non imposto ex lege) sicuramente decisivo dal punto di vista della sua valenza contrattuale nei rapporti con le Parti Sociali e con i potenziali committenti.

 

 

  • WST_Michela Ortolano

    Michela è Senior Counsel del dipartimento Risk, Compliance & Sustainability. Si occupa di tutti gli aspetti legati al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti supportando aziende e Organismi di Vigilanza nei progetti di compliance e governance.

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