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Le sanzioni penali in tema di illegittima somministrazione di lavoro dopo il d.l. n.19/2024

1. Le modifiche al sistema sanzionatorio della somministrazione di lavoro 

Il recente decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, entrato in vigore lo stesso 2 marzo,  contiene una serie di modifiche al sistema delle “Sanzioni” come previste dall’art. 18 del d.lgs. 276/2003 e soprattutto riguardanti, per un motivo o per l’altro, impieghi non corretti della somministrazione di lavoro.

Il senso generale  dell’intervento posto in essere dal recente decreto è univocamente orientato all’inasprimento del sistema sanzionatorio, in relazione ad illeciti già previsti dalla legislazione previgente.


2. La somministrazione “fraudolenta”: superata ma poi subito rinasce? Più forte che prima?

L’art. 29, comma 5, del decreto legge abroga la disposizione – l’art. 38-bis del d.lgs. n.81/2015 –  che sanzionava la “somministrazione fraudolenta”.

Per comprendere la complessiva portata del decreto, è utile soffermarsi preliminarmente su tale fattispecie.

La “somministrazione di lavoro … posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”: così l’art. 38-bis la tratteggiava, facendo corrispondere ad essa la pena dell’ammenda di euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.  

Ora,  in uno con l’abrogazione del reato di “somministrazione fraudolenta”, il decreto legge, introducendo un comma 5-ter nel d.l.gs n. 276/2003,  prevede un illecito che riproduce le  caratteristiche della precedente fattispecie, con la modifica delle sanzioni ad esso applicabili: difatti , mentre prima era prevista solo la “.. pena dell’ammenda di euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”,  il decreto legge, confermando la natura di reato plurisoggettivo della fattispecie in questione, stabilisce che “l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a  tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.

  2.1. Incertezze che si ripropongono

Anche a stregua del decreto legge, per aversi del predetto illecito penale deve esserci l’intenzionalità della condotta e la specifica finalità di        eludere il sistema normativo di tutela dei lavoratori come fissato dalle norme di legge e dei contratti  collettivi.

Ciò   comporta difficoltà nell’identificazione della fattispecie, anche rispetto ad altri illeciti che comunque prevedono la messa a disposizione di lavoratori operata da un  soggetto a favore di un altro.

Questo si coglie subito a scorrendo l’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, al cui interno si collocano ora ben tre illeciti sanzionati penalmente:

a) art. 18, comma 2, che sanziona l’utilizzazione di lavoratori somministrati da parte di soggetti diversi dalle agenzie autorizzate con un arresto fino a un mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione ;

b) art. 18, comma 5-bis che sanziona l’appalto privo dei requisiti propri dell’appalto genuino (di cui all’art. 29, comm1, dello stesso d.lgs. n. 276/2003) con l’arresto fino a un mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione ;

c)art. 18, comma 5-ter che sanziona la somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo con l’arresto fino a tre mesi p ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Una pluralità, dunque, di illeciti penali, i cui rapporti non risultano affatto chiari, fino al punto da poter generare questioni di concorso di reati.   


a cura di Angelo Pandolfo

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/tipologie-contrattuali/le-sanzioni-penali-in-tema-di-illegittima-somministrazione-di-lavoro-dopo-il-dl-n192024/

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