In data 15 settembre 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 214/2026), il Decreto Legislativo 9 settembre 2026 n. 160 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”.
Tra le varie novità normative introdotte dal D.Lgs. 160/2026, segnaliamo:
- l’introduzione del nuovo reato di Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (art. 437-bis c.p.) che punisce:
- con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. È prevista una circostanza aggravante (reclusione da due a otto anni) se dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato (primo comma). Se il fatto è commesso con colpa grave, la pena è invece ridotta da un terzo a un sesto (terzo comma);
- con la reclusione da due a sei anni, chiunque altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. È prevista una circostanza aggravante (reclusione da tre a dieci anni) se dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato (secondo comma);
- con le stesse pene previste dal primo comma, l’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato (quarto comma).
- l’introduzione nel D.Lgs. 231/2001del nuovo art. 25-vicies “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, con il quale vengono inseriti nel catalogo dei reati presupposto “231” i seguenti reati:
- il nuovo reato di Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (art. 437-bis c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote e con le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, ad eccezione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il reato di Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente (art. 612-quater c.p.) (c.d. deepfake), già introdotto nel Codice Penale dalla L. 132/2025, punito con sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote e, anche in tal caso, con le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, ad eccezione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Il D.Lgs. 160/2026 entrerà in vigore il 30 settembre 2026.
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A cura del Team Risk, Compliance & Sustainability